Cassazione Civile, Sentenza n. 20823/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2004 emesso sulla base di un processo verbale di constatazione: la ricorrente contestava profili procedurali (incompetenza dell'organo che ha svolto le verifiche, carenza di motivazione dell'avviso, violazione del contraddittorio endoprocedimentale) e sostanziali (la somma erogata dalla controllante sarebbe stata un finanziamento e non corrispettivo di noleggio; assenza di elusione/abuso), nonché la correttezza dell'imposizione delle sanzioni e la loro eventuale progressione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo: legittima la competenza della Direzione regionale delle entrate (attribuzione regolamentare fondata su legge e statuto dell'Agenzia), sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento, inapplicabile o non rilevata l'eccezione sul contraddittorio endoprocedimentale (operazione accertata "a tavolino" e mancata deduzione nei gradi di merito), e corretta la ricostruzione fattuale della CTR che ha qualificato il finanziamento come vero corrispettivo del noleggio con conseguente obbligo IVA per il 2004; la vicenda è stata qualificata come evasione (mancato versamento IVA) e non come abuso/elusione soggetto alla clausola antielusiva. E' stato però accolto il quattordicesimo motivo relativo alla progressione sanzionatoria: la Corte ha ritenuto applicabile l'art.12, comma 2, del d.lgs. n.472/1997 (progressione tra omessa fatturazione e dichiarazione infedele) e ha cassato la sentenza limitatamente a tale punto, rinviando la causa alla CTR della Lombardia per nuovo esame e per la determinazione della sanzione concretamente applicabile, oltre alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.l. n.185 del 2008, art.27 (conv. L. n.2/2009)
Non ha creato una nuova competenza ma ha fornito base di legge per il riparto delle competenze accertative; la competenza delle Direzioni regionali può essere fondata su norma primaria/regolamento dell'Agenzia
d.lgs. n.300 del 1999, artt. 57, 61, 62
Attribuiscono all'Agenzia delle Entrate autonomia organizzativa e la facoltà di disciplinare, con regolamento interno, la ripartizione di competenze tra uffici regionali e provinciali; fondamento dell'attribuzione dei poteri di verifica alle Direzioni regionali
Legge n.212 del 2000, art.12
Prevede il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha rilevato che tale garanzia si applica nelle verifiche con accesso/ispezione, mentre nelle verifiche "a tavolino" alcune previsioni non si applicano; inoltre la mancata deduzione del vizio nei gradi di merito rende inammissibile la sua valutazione d'ufficio
D.P.R. n. 633 del 1972, art.6
Stabilisce il momento impositivo IVA: il differimento contrattuale del pagamento può rinviare il momento impositivo, ma se le somme erogate assumono la natura di corrispettivo (es. finanziamento qualificato come pagamento) l'IVA può essere dovuta nell'anno dell'erogazione
D.P.R. n. 600 del 1973, art.37-bis
Norma antielusiva di rilievo per le imposte dirette; la Corte ha ritenuto che la fattispecie oggetto del processo riguardasse l'IVA e sia stata qualificata come evasione, non richiedendo l'applicazione di detta clausola nella fattispecie concreta
L. n.212 del 2000, art.10-bis
"Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti..."
Definisce l'abuso del diritto: perché si applichi è richiesta l'assenza di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta e la prevalente volontà di ottenere vantaggi fiscali; nel caso di specie la Corte ha escluso l'abuso, qualificando il fatto come evasione
d.lgs. n.472 del 1997, art.12
Prevede la progressione sanzionatoria (cumulo/gradazione delle sanzioni). La Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 (progressione tra violazioni sostanziali come omessa fatturazione e dichiarazione infedele) e pertanto ha cassato la sentenza per carenza nella determinazione della sanzione
D.P.R. n. 633 del 1972, art.73 (ultimo comma)
Riguarda il meccanismo dell'IVA di gruppo e la detraibilità all'interno del gruppo; la sentenza ha rilevato che il vantaggio fiscale derivante dall'operazione ricadeva sull'intero gruppo societario
Massime di principio
- La competenza delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate a svolgere verifiche può essere fondata su norme regolamentari e sugli strumenti organizzativi dell'Agenzia; la loro attività è legittima se prevista dal quadro normativo e regolamentare
- Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio nelle verifiche con accesso/ispezione; nelle verifiche svolte "a tavolino" alcune garanzie non si attivano nello stesso modo e le eccezioni non sollevate nei gradi di merito possono essere dichiarate inammissibili
- La qualificazione giuridica dell'operazione (finanziamento vs corrispettivo) è cruciale per il momento impositivo IVA: somme erogate che sostanzialmente costituiscono il corrispettivo di prestazioni possono assoggettare a IVA l'anno dell'erogazione anziché l'anno del pagamento formale
- Va distinti tra evasione e abuso/elusione: se l'Amministrazione qualifica correttamente l'operazione e risulta un mancato versamento d'imposta si è in presenza di evasione; l'abuso richiede prova di uso distorto dello strumento negoziale e mancanza di valide ragioni economiche
- Le questioni procedurali rilevabili in giudizio devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito, altrimenti il giudice di legittimità può dichiararle inammissibili
- Sull'aspetto sanzionatorio, quando violazioni diverse sono tra loro in progressione (ad es. omessa fatturazione che determina infedele dichiarazione), va applicata la regola della progressione sanzionatoria (art.12 d.lgs.472/1997) e il giudice può rimandare per ricalcolo della sanzione
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