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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20819/2020 del 30/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava il recupero di accise sull'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e ceduta ai consorziati, sostenendo che la società consortile dovesse essere qualificata "autoproduttore" (ai sensi del d.lgs. n.79/1999) e quindi esentata dall'accisa; deduceva inoltre affidamento sulle precedenti determinazioni amministrative e invocava gli effetti vincolanti dell'interpello/legittimo affidamento per escludere l'imposta, le sanzioni o comunque per ottenere il rinvio pregiudiziale e la tutela comunitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA si applica solo all'energia prodotta e consumata in proprio dalla società che autoproduce (anche se consortile) e non all'energia ceduta ai singoli consorziati. Ha chiarito che la definizione di "autoproduttore" del d.lgs. n.79/1999 riguarda finalità del mercato dell'energia e non estende automaticamente l'esenzione fiscale prevista dal TUA. Quanto al legittimo affidamento e alle risposte amministrative, ha riconosciuto alla ricorrente l'esenzione dalle sanzioni e dagli interessi (art.10 L.212/2000) ma non l'esenzione dall'imposta; le risposte amministrative non rese con procedura di interpello vincolante (art.11 L.212/2000) non impedivano la rettifica dell'imposta. Nessun rinvio pregiudiziale alla Corte UE è stato ritenuto necessario. Le spese del giudizio sono interamente compensate; la ricorrente è tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA), art. 52, comma 1

    «l'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio»

    Stabilisce il principio di imposizione sull'energia elettrica; la Corte lo utilizza per affermare che l'accisa si applica all'energia non autoconsumata dal produttore per uso proprio.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 52, comma 3, lett. b

    «esentata da accise l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni»

    L'esenzione è strettamente limitata all'energia prodotta e consumata in proprio dall'impresa autoproduttrice; non si estende, secondo la Corte, all'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti (es. consorziati).

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 53 (commi rilevanti)

    Indica gli obbligati al pagamento delle accise (tra cui gli esercenti officine di produzione per uso proprio) e gli obblighi di denuncia preventiva, richiesta di licenza d'esercizio e presentazione della dichiarazione annuale di consumo; quadro procedurale utile per l'accertamento.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 55 e 57

    Art.55: accertamento e liquidazione basati sulla dichiarazione annuale; art.57: termine di prescrizione quinquennale per il recupero dell'imposta (salvo illeciti).

  • d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2

    Definizione di "Autoproduttore" come colui che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio e per usi collegati

    La Corte rileva che tale definizione opera per finalità del decreto (mercato dell'energia) e non ha automaticamente valore estensivo ai fini fiscali dell'esenzione prevista dal TUA.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10

    Garantisce tutela del legittimo affidamento del contribuente: interpretazioni amministrative errate possono giustificare l'esclusione di sanzioni e interessi, ma non necessariamente l'esonero dall'imposta dovuta.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 11

    La risposta a interpello resa secondo la procedura prevista è vincolante per l'Amministrazione per la questione specifica; nel caso in esame, le risposte amministrative non provenivano da interpello formale valido per gli anni considerati, quindi non vincolavano l'Ufficio.

  • Direttive UE (96/92/CE; 2003/96/CE; 2008/118/CE)

    La Corte distingue tra norme comunitarie dirette al mercato dell'energia (es. 96/92/CE) e quelle di fiscalità energetica/armonizzazione (2003/96/CE): la definizione di autoproduttore del d.lgs.79/1999 è legata alla disciplina di mercato, mentre la tassazione (TUA) è conforme alla direttiva di armonizzazione fiscale.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911

    Disposizione applicabile al 2016 che estende l'art. 52, comma 3, lett. b) ai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione

    La modifica normativa del 2016 ha esplicitamente incluso i soci delle cooperative ma non i consorziati delle società consortili, rafforzando l'interpretazione secondo cui i consorzi restano esclusi dall'esenzione.

Massime di principio

  • L'esenzione d'accisa per energia da fonti rinnovabili (art.52 TUA) si applica solo all'energia prodotta e effettivamente consumata in proprio dal produttore; la cessione a soggetti giuridici distinti (es. consorziati) non trasferisce automaticamente l'esenzione.
  • La definizione di "autoproduttore" contenuta nel d.lgs. n.79/1999 ha finalità di regolazione del mercato dell'energia e non vincola automaticamente la materia fiscale: occorre verificare la disciplina fiscale specifica (TUA).
  • Il legittimo affidamento fondato su prassi o su risposte amministrative può escludere sanzioni e interessi (art.10 L.212/2000) ma non necessariamente l'obbligo di pagamento dell'imposta, salvo circostanze eccezionali chiaramente dimostrate.
  • Solo la risposta all'interpello resa secondo la procedura formale (art.11 L.212/2000) è vincolante per l'Amministrazione e può ostacolare l'adozione di atti contrari su quella medesima questione; risposte non formali o prassi amministrative non hanno lo stesso effetto vincolante.
  • In caso di cambiamento di indirizzo interpretativo dell'Amministrazione, la tutela del contribuente è generalmente limitata all'esclusione di sanzioni/interessi, a meno che non ricorrano condizioni straordinarie che giustifichino l'esonero totale dall'imposta.
  • Nei casi di dubbi di interpretazione di norme UE o di armonizzazione fiscale, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere valutato dal giudice nazionale, ma non è sempre necessario quando la giurisprudenza comunitaria e nazionale offre già indirizzi applicabili.

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