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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20818/2020 del 30/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimborso delle addizionali provinciali sull'energia elettrica relative all'anno 2011, ritenute indebite a seguito della soppressione del tributo dal 2012. La controversia verteva sull'ammissibilità dell'istanza di rimborso per omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sulla applicabilità del termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), e sulla rilevanza dei versamenti ai fini della formazione del reddito d'impresa (esercizio della rivalsa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le addizionali provinciali sulle accise elettriche rientrano nella disciplina dell'art. 29 della L. 428/1990 (articoli 2-3-4), per cui, quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito d'impresa, l'istanza di rimborso deve essere comunicata anche all'Agenzia delle Entrate a pena di inammissibilità. Ha altresì ritenuto applicabile il termine di decadenza biennale dell'art. 14, comma 2, TUA alla comunicazione prevista dall'art. 29, comma 4, L. 428/1990, precisando che la comunicazione deve essere effettuata normalmente contestualmente alla richiesta di rimborso e comunque prima del provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Dogane; nel caso di specie la comunicazione è intervenuta oltre il termine e dopo il diniego, con conseguente inammissibilità della domanda. La ricorrente è condannata alle spese di lite (euro 7.300,00) e all'ulteriore contributo unificato come disposto dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29 (commi 2, 3 e 4)

    comma 2: i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo ... sono rimborsati ...; comma 3: l'articolo 19 del decreto legge 30 settembre 1982 n.688 e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario; comma 4: la domanda di rimborso ... deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi

    La Corte interpreta l'art. 29 in senso omnicomprensivo: si applica sia ai rimborsi fondati sul diritto comunitario sia a quelli fondati sul diritto nazionale (es. abrogazione della norma). Inoltre la comunicazione all'Agenzia delle Entrate è obbligatoria a pena di inammissibilità quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito d'impresa.

  • D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA), art. 14, comma 2

    Il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14, comma 2, TUA si applica, in generale, anche al diritto al rimborso delle imposte di consumo e, per riflesso, alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 29 L. 428/1990; la comunicazione deve essere effettuata entro tale termine e, di norma, prima del provvedimento di diniego.

  • D.l. 29 novembre 1988, n. 511, art. 6 (conv. L. 27 gennaio 1989, n.20)

    Le addizionali provinciali sulle accise all'energia elettrica seguono la disciplina delle accise (liquidazione e riscossione con le stesse modalità); dunque i rimborsi relativi a tali addizionali sono regolati dalle norme sulle accise e dalle relative regole di decadenza e comunicazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    Norma richiamata per l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso proposto dopo il 30/1/2013 e rigettato; la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione del contributo.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi per cassazione)

    La Corte valuta i motivi di nullità, ultravizione e violazione di legge secondo i parametri indicati dall'art. 360; le censure infondate che investono accertamenti di fatto del giudice di merito sono respinte.

Massime di principio

  • L'art. 29 L. 428/1990 si applica sia ai rimborsi fondati su violazioni del diritto comunitario sia a quelli fondati su ragioni nazionali (es. abrogazione della norma): considerare la norma omnicomprensiva.
  • Quando la spesa per imposte di consumo ha concorso alla formazione del reddito d'impresa, la richiesta di rimborso deve essere comunicata anche all'Agenzia delle Entrate a pena di inammissibilità (art. 29, comma 4).
  • La comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di rimborso all'Agenzia delle Dogane e, comunque, prima di un eventuale provvedimento di diniego; la mancata o tardiva comunicazione che interviene dopo il diniego comporta l'inammissibilità della domanda.
  • Il termine di decadenza biennale dell'art. 14, comma 2, TUA si applica ai rimborsi delle imposte di consumo e quindi anche alla comunicazione prevista dall'art. 29 L. 428/1990; rispettare i termini per non precludere l'azione.
  • Se si contesta che la spesa non ha inciso sulla formazione del reddito d'impresa (es. per esercizio della rivalsa), il soggetto contestante deve sollevare e dimostrare tale elemento nel giudizio di merito: in Cassazione la valutazione dei fatti del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti motivazionali consentiti.
  • In caso di incertezza procedurale, l'approccio prudente è di trasmettere immediatamente copia dell'istanza all'Agenzia delle Entrate e conservare le prove della trasmissione (data, modalità), nonché proporre l'istanza di rimborso entro il termine biennale previsto dal TUA.

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