Cassazione Civile, Sentenza n. 20820/2020 del 30/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento per accise relative all'energia elettrica prodotta e ceduta ai consorziati per gli anni 2009-2014. La ricorrente sosteneva che la società consortile fosse "autoproduttore" esente dalle accise (fonte rinnovabile, potenza superiore a 20 kW) richiamando la definizione del d.lgs. n.79/1999 (decreto Bersani), nonché la buona fede fondata su precedenti atti e risposte dell'Amministrazione (interpelli/prassi). Contestava altresì la legittimità dell'applicazione delle accise e chiedeva l'annullamento dell'imposta o, comunque, l'esclusione di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la CTR: l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA riguarda esclusivamente l'energia prodotta e consumata in proprio dalla società che autoproduce; la cessione di energia ai consorziati non consente di estendere l'esenzione ai quantitativi ceduti. La definizione di "autoproduttore" del d.lgs. n.79/1999 non è applicabile in senso estensivo alla disciplina delle accise. Le risposte o prassi amministrative non derivanti da un interpello valido non vincolano l'Amministrazione; la tutela del legittimo affidamento (art.10 L.212/2000) può portare all'esclusione di sanzioni e interessi ma non all'esonero dall'obbligazione tributaria salvo situazioni eccezionali. L'interpello citato dalla ricorrente era inammissibile e quindi non ha effetto preclusivo. Spese compensate e riconoscimento dell'obbligo di contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA)
art. 52, comma 1: "l'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio"
L'accisa si applica in linea di principio alla fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per uso proprio; l'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) è strettamente interpretata e riguarda solo l'energia effettivamente consumata in proprio dall'autoproduttore.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - altre disposizioni
Art. 53-55-57 e art.54: definizione di officina di produzione, obblighi di denuncia, licenza, dichiarazione di consumo e termini di accertamento. Tali obblighi valgono anche per gli autoproduttori ai fini delle accise.
d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani)
art. 2, comma 2: "Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio..."
La definizione vale ai fini del decreto 79/1999 (ordinamento del mercato elettrico) ma, secondo la Corte, non può essere trasferita automaticamente alla normativa sulle accise: il campo di applicazione è diverso e la definizione non amplia l'esenzione fiscale prevista dal TUA.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Art. 10: tutela del legittimo affidamento del contribuente, con efficacia principale sull'esclusione di sanzioni e interessi; Art. 11: interpello e vincolo dell'Amministrazione solo se la procedura di interpello è regolare. La Corte ha richiamato la distinzione tra prassi/circolari (non vincolanti) e interpello formale (potenzialmente vincolante).
d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ha ristrutturato la tassazione dei prodotti energetici; ha modificato il TUA con effetti rilevanti per il periodo oggetto di causa (anni 2009-2014).
Legge 13 maggio 1999, n. 133
art. 10, comma 6 (richiamato): previsione originaria di esclusione di alcune addizionali per energia da fonti rinnovabili
Riferimento storico normativo: la disciplina delle agevolazioni per energia da rinnovabili è stata trasferita e riformulata nel TUA; tuttavia la Corte valuta che la formulazione agevolativa è da interpretarsi restrittivamente e non consente di estendere l'agevolazione alle cessioni ai consorziati.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
art. 28, comma 3 (richiamato)
Disposizione che ha esteso a talune agevolazioni precedenti l'applicazione nell'imposta erariale di consumo e che confluisce nella formulazione attuale del TUA; la Corte la considera nel percorso storico-normativo ma non cambia la lettura restrittiva dell'esenzione.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208
art. 1, comma 911 (richiamato)
Modifica relativa all'applicazione dell'art. 52, comma 3, lett. b) per l'anno 2016 (estensione agli associati delle cooperative), confermando che l'esenzione è stata interpretata dal legislatore successivamente in modo selettivo, dimostrando che l'esenzione non si estendeva ai consorziati.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 1, comma 17 della L. 228/2012 che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n.115/2002 (richiamati)
Norme relative al contributo unificato: in caso di rigetto del ricorso proposto dopo una certa data, viene previsto l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'esistenza di tale obbligo.
Massime di principio
- L'esenzione dall'accisa per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 52, comma 3, lett. b) TUA) va interpretata restrittivamente: riguarda solo l'energia effettivamente prodotta e consumata in proprio dall'autoproduttore e non l'energia ceduta a terzi, ivi compresi i consorziati.
- La definizione di "autoproduttore" contenuta nel d.lgs. n.79/1999 (decreto Bersani) è rilevante per il mercato elettrico ma non estende automaticamente gli effetti fiscali o le esenzioni previste dal Testo unico accise; occorre valutare il testo normativo fiscale autonomamente.
- Le risposte dell'Amministrazione (circolari, atti di prassi, pareri) possono giustificare il legittimo affidamento e influire sull'applicazione di sanzioni e interessi, ma non incidono in genere sull'obbligazione tributaria, salvo che a seguito di interpello formale regolare la risposta vincoli l'Ufficio.
- Per ottenere l'effetto vincolante dell'interpello ai sensi dell'art. 11 L.212/2000 è necessaria la regolarità procedurale dell'interpello; una risposta comunque fornita o un atto amministrativo non derivante da interpello valido non precludono l'accertamento fiscale successivo.
- In caso di cambiamento dell'orientamento amministrativo, il contribuente può ottenere la riduzione o l'esclusione di sanzioni e interessi per legittimo affidamento, ma l'esonero dall'imposta richiede situazioni eccezionali e una valutazione concreta e limitativa da parte del giudice.
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