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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14454/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo fondato su più cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto perché la concessionaria della riscossione non aveva dimostrato la regolare notifica delle cartelle presupposte. In appello, invece, la CTR ha ritenuto provata la notifica delle cartelle sulla base delle relate depositate e ha riformato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e degli atti tributari, sostenendo che per alcune cartelle mancasse l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e che per altre non risultassero le ricerche vane né la raccomandata ex art. 139 c.p.c.; 2) deduzione di giudicato esterno, assumendo che alcune cartelle fossero già state dichiarate nulle con sentenze passate in giudicato; 3) contestazione della debenza delle sanzioni, perché l'omesso pagamento sarebbe dipeso esclusivamente dall'operato fraudolento di un consulente, poi condannato penalmente; 4) censura sulla erronea indicazione dello stato di contumacia della società nel giudizio di appello; 5) denuncia di omessa motivazione su eccezioni e domande asseritamente proposte in appello. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre e il quinto motivo, e infondato il quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, quanto alle censure sulla notificazione, che la ricorrente non aveva adempiuto all'onere di autosufficienza, non trascrivendo la documentazione necessaria a verificare la ritualità delle notifiche e quindi impedendo il controllo di legittimità. Ha inoltre richiamato i principi sulla notifica della cartella di pagamento nei casi di irreperibilità relativa, precisando che occorrono tutti gli adempimenti prescritti e, per il destinatario, la ricezione della raccomandata informativa o il decorso del termine di compiuta giacenza. Sul giudicato esterno ha osservato che esso non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se formatosi nel corso del giudizio di merito, e che la parte avrebbe dovuto indicare quando e con quale atto processuale lo avesse fatto valere. Sulla questione delle sanzioni ha rilevato la tardività e comunque l'inammissibilità della doglianza, oltre all'assenza di una chiara connessione tra l'appropriazione indebita del consulente e il mancato pagamento dei tributi. La censura sulla contumacia è stata ritenuta infondata perché l'erronea dichiarazione di contumacia non comporta nullità se non abbia inciso concretamente sul diritto di difesa. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    comma 1; comma 3 (ora 4); ultimo comma

    regola la notificazione della cartella di pagamento; nei casi di irreperibilità relativa, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, si applicano gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., mentre per la notifica diretta a mezzo raccomandata operano le norme del servizio postale ordinario.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    disciplina la notifica degli atti tributari quando il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto, previo espletamento di ricerche nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 140 c.p.c.

    nei casi di irreperibilità relativa richiede tutti gli adempimenti previsti, compresa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa o, in alternativa, il decorso di dieci giorni dalla spedizione per il destinatario.

  • art. 139 c.p.c.

    richiede, nelle forme previste, la raccomandata informativa; la relativa nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo se la raccomandata contenente la notizia della notificazione è ricevuta.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro sul riparto dell'onere della prova della rituale notificazione e dei fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 324 c.p.c.

    invocato in relazione al giudicato, ma la relativa eccezione non è stata ritenuta deducibile per la prima volta in cassazione se il giudicato si era formato nel corso del merito.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato sostanziale, non deducibile tardivamente in cassazione se formatosi durante il giudizio di merito.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    invocato dalla ricorrente per l'inapplicabilità delle sanzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e tardiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto per le censure sulla notificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la deduzione di omessa pronuncia deve essere ricondotta alla nullità della decisione, non a una mera insufficienza motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro dell'omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di notificazione della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario si applica il modello dell'art. 140 c.p.c. e la notifica si perfeziona solo con il compimento di tutti gli adempimenti prescritti; non è sufficiente la mera spedizione della raccomandata informativa, occorrendo la sua ricezione o, in alternativa, il decorso del termine previsto per la compiuta giacenza.
  • Quando la cartella sia notificata direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, trovano applicazione le regole del servizio postale ordinario e non quelle speciali della legge n. 890/1982; la validità della notifica va verificata alla luce della concreta modalità utilizzata.
  • Chi deduce in cassazione vizi relativi alla notificazione o ad altri fatti processuali deve rispettare l'onere di specifica allegazione e autosufficienza, trascrivendo gli atti e i documenti decisivi necessari al controllo di legittimità.
  • L'eccezione di giudicato esterno non può essere proposta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito; la parte deve indicare tempestivamente in quale fase processuale e con quale atto lo abbia dedotto.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata come deduzione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; è inammissibile se la censura si limita a lamentare motivazione insufficiente o a invocare genericamente una violazione di legge.
  • L'erronea indicazione della contumacia di una parte non determina di per sé nullità della sentenza o del processo, se non sia dimostrato un concreto pregiudizio all'attività difensiva.
  • Le questioni nuove, non tempestivamente proposte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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