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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07004/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il giudizio nasce da una domanda proposta da un dirigente medico di azienda sanitaria che sosteneva di avere continuato a svolgere, in concreto, le funzioni di direzione di una struttura complessa e di avere quindi diritto: (i) alle differenze tra il trattamento economico corrispondente alla struttura complessa e quello percepito come dirigente di struttura semplice per un primo periodo; (ii) per un secondo periodo, al trattamento economico connesso a un incarico semestrale di sostituzione e agli ulteriori elementi retributivi previsti da una disciplina regionale/contrattuale richiamata nella delibera di conferimento; (iii) per un periodo successivo alla scadenza dell’incarico, al trattamento del dirigente di struttura complessa o, in subordine, all’indennità prevista per la sostituzione. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte le pretese, limitandole ad alcune differenze per un periodo e negando il resto, ritenendo che nella dirigenza sanitaria non operino le regole sulle mansioni superiori di cui agli artt. 2103 c.c. e 52 d.lgs. n. 165/2001 e che, decorso l’incarico formale di sostituzione, non residuasse il diritto invocato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 36 Cost., 2126 c.c., 19, 24 e 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e il diritto al differenziale retributivo per svolgimento di mansioni superiori; violazione dell’art. 18 CCNL dirigenza medica 8.6.2000, dell’art. 24 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 36 Cost., per il mancato riconoscimento dell’indennità di sostituzione oltre la scadenza dell’incarico; omesso esame di una questione decisiva relativa a una disposizione della disciplina regionale/contrattuale invocata per il periodo successivo. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non colpivano la reale base argomentativa della sentenza d’appello: quest’ultima aveva escluso, per la dirigenza sanitaria, l’applicabilità della disciplina sulle mansioni superiori e aveva ritenuto assorbite le ulteriori questioni relative all’indennità di sostituzione e alla disciplina regionale richiamata. La Corte ha inoltre precisato che il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione giuridica. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, non avendo l’azienda intimata svolto difese, ed è stato dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente anche in presenza di svolgimento di funzioni superiori; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale della dirigenza sanitaria e ha reputato i motivi non confrontati con la decisione impugnata.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al compenso per attività di fatto svolta; la Corte non ha valorizzato la norma poiché la censura non si confrontava con la ratio della sentenza di merito.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Secondo il ricorrente non disciplina il trattamento retributivo; la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva comunque fondato il proprio decisum sull’inapplicabilità delle regole sulle mansioni superiori alla dirigenza sanitaria.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per affermare il diritto al trattamento economico previsto per gli incarichi dirigenziali; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza perché la sentenza impugnata aveva escluso l’applicabilità della disciplina invocata oltre i limiti dell’incarico formale e aveva assorbito le ulteriori questioni.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Invocato per sostenere il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori; la Corte ha ribadito che la censura non si confrontava con l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui tale disciplina non opera per la dirigenza sanitaria.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato come base del regime unitario della dirigenza sanitaria; la Corte ha dato atto che, secondo la giurisprudenza consolidata, la dirigenza medica è inserita in un unico ruolo e in un unico livello, con conseguente esclusione delle regole sulle mansioni superiori.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    Utilizzato per sostenere il regime speciale degli incarichi dirigenziali sanitari e delle sostituzioni; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina speciale che rende non applicabili le regole generali sulle mansioni superiori.

  • art. 18 CCNL 8.6.2000

    Richiamato per la disciplina dell’incarico di sostituzione e della relativa indennità; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sul punto perché non confrontate con la statuizione di assorbimento e con il perimetro dell’incarico formalmente conferito.

  • art. 18, comma 7, CCNL 8.6.2000

    Indicato dalla Corte come disciplina applicabile, in caso di sostituzione, al trattamento economico del dirigente sanitario sostituto.

  • art. 28, comma 6, CCNL 8.6.2000

    Richiamato insieme alle altre norme speciali per escludere la configurabilità di mansioni superiori nella dirigenza sanitaria.

  • art. 9 CCNL 3.1.2005

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contrattazione decentrata e al recepimento regionale invocato per il trattamento economico accessorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Parametrava i motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto le censure non pertinenti rispetto al decisum.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha precisato che consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione giuridica.

Massime di principio

  • Nella dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo e in un unico livello, non si applicano le regole generali sullo svolgimento di mansioni superiori previste per il lavoro pubblico non dirigenziale; la tutela economica del dirigente va ricercata nella disciplina speciale di settore e nella contrattazione collettiva applicabile.
  • Il diritto a differenze retributive o a indennità aggiuntive per lo svolgimento di funzioni dirigenziali deve essere dedotto confrontandosi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che ignori la base effettiva della decisione è inammissibile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per denunciare l’omesso esame di questioni giuridiche o di mere argomentazioni.
  • Quando il giudice di merito qualifica come assorbite le domande o le questioni subordinate, il ricorrente deve censurare specificamente tale statuizione; in difetto, la doglianza è inammissibile perché non attinge la vera base decisoria.
  • L’eventuale richiamo a orientamenti giurisprudenziali favorevoli non è sufficiente se essi riguardano fattispecie diverse da quella decisa, specie quando la controversia attenga alla dirigenza sanitaria e non a figure di personale non dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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