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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06963/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente assunto dal 2016, addetto come Guardia ai fuochi e attivo sindacalmente come componente RSU e RLS, veniva sottoposto a procedimento disciplinare perché trovato, fuori dall’orario di lavoro e dopo l’uscita del personale, a pescare all’interno dell’area portuale interdetta per ragioni di sicurezza e soggetta a regolamento antiterroristico. La società riteneva la condotta gravissima perché contraria alle prescrizioni del piano di sicurezza, al divieto di pesca nei porti e alle disposizioni interne, e lo licenziava. Il lavoratore impugnava il recesso sostenendo l’insussistenza della giusta causa e soprattutto la nullità del licenziamento perché ritorsivo rispetto alla sua attività sindacale, chiedendo reintegrazione e risarcimento. In cassazione denunciava: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2106 e 2697 c.c., del CCNL applicabile e dell’art. 18 St. lav. per errata valutazione della prova sulla ritorsività; omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato testimonianze e messaggi WhatsApp; violazione delle regole sulle spese di lite per la compensazione disposta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla valutazione delle prove, chiarendo che non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ma solo una richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza della decisione di merito sul punto decisivo: era stata accertata una condotta illecita autonoma e non meramente apparente o pretestuosa, estranea all’attività sindacale, con conseguente esclusione del carattere ritorsivo esclusivo del licenziamento. Ha dichiarato inammissibile il motivo di omesso esame perché diretto a contestare la selezione e valutazione delle prove. Ha poi respinto la doglianza sulle spese, ribadendo l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella compensazione, purché non siano poste spese a carico della parte interamente vittoriosa. La Corte ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ricondotte a una contestazione del merito non scrutinabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare le prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può riguardare il diverso apprezzamento della forza persuasiva delle prove, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sanzione disciplinare, ma non è emersa una sua violazione decisiva nella decisione di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ribadito che, in tema di licenziamento asseritamente ritorsivo, il lavoratore deve provare che il motivo illecito sia stato l’unico e determinante.

  • art. 33 CCNL Guardie ai fuochi

    Norma contrattuale invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze, ma non è stata accolta come decisiva ai fini dell’esito.

  • art. 18, comma 5, legge n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela reintegratoria; la Corte ha ritenuto insussistente il presupposto della ritorsività esclusiva.

  • art. 5 legge n. 604/1966

    Conferma che grava sul datore di lavoro l’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo; tuttavia, una volta offerta tale prova, il lavoratore deve dimostrare l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese processuali, ma la compensazione disposta dal giudice di merito è stata ritenuta insindacabile nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La scelta di compensare, in tutto o in parte, le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi consentiti.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per contestare la compensazione delle spese; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso i presupposti per la responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In conseguenza del rigetto del ricorso, è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in tema di specialità della procura per il ricorso per cassazione.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale non deve necessariamente essere contestuale alla redazione del ricorso, purché sia congiunta materialmente o digitalmente e non anteriore alla pubblicazione della decisione impugnata né successiva alla notificazione del ricorso.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015

    Richiamato nella decisione di merito per dichiarare estinto il rapporto di lavoro e commisurare l’indennità risarcitoria.

  • art. 79 codice della navigazione

    È richiamato come base normativa del divieto di pesca all’interno dei porti.

  • art. 16 regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto

    È richiamato come ulteriore fonte del divieto e delle prescrizioni di sicurezza violate dal lavoratore.

Massime di principio

  • Nel licenziamento asseritamente ritorsivo, il lavoratore deve provare che il motivo illecito sia stato l’unico e determinante della volontà datoriale; non basta allegare l’attività sindacale o la vicinanza a un contesto conflittuale.
  • Se il datore di lavoro allega e dimostra, anche solo in via apparente, una condotta disciplinarmente rilevante e autonoma rispetto all’attività sindacale, la ritorsività non può essere presunta e il recesso non è nullo per motivo illecito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; è necessario indicare l’uso di prove inesistenti, non dedotte o fuori dai poteri officiosi.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, spettando al giudice di merito la selezione delle prove e la scelta del loro grado di attendibilità.
  • In tema di spese processuali, la compensazione o la loro quantificazione è sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti, restando ferma la regola che le spese non possono gravare sulla parte interamente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaLicenziamento discriminatorioRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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