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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un lavoratore sulla base di scritti anonimi che la società avrebbe attribuito a quest'ultimo; il lavoratore sosteneva che tali scritti fossero stati in realtà redatti da un collega e chiedeva la condanna del collega stesso e della società al risarcimento del danno subito. In appello la domanda era stata respinta perché, esaminata la consulenza tecnica d'ufficio e le critiche del consulente di parte, la Corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse certezza che i biglietti fossero stati redatti dal collega. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appello adeguatamente considerato la relazione tecnica d'ufficio; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, comma 2, 2087 e 1228 c.c., lamentando il mancato riconoscimento della natura anche contrattuale della responsabilità del collega per la pretesa falsificazione dei biglietti e del danno conseguente, nonché l'omessa applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. La società resistente proponeva anche ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a criticare la valutazione della consulenza tecnica e il convincimento espresso dal giudice di merito, senza indicare un preciso fatto storico decisivo trascurato dalla Corte territoriale. Di conseguenza ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, fondato sul presupposto della responsabilità del collega, presupposto non dimostrato neppure in sede di legittimità. Ha poi dichiarato inefficace il ricorso incidentale della società, poiché tardivo rispetto alla sentenza impugnata e privo di efficacia in presenza dell'inammissibilità del ricorso principale. Ha infine condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo è ammesso solo se il ricorrente individua un preciso fatto storico, discusso tra le parti, che il giudice di merito abbia realmente trascurato e che, se esaminato, avrebbe potuto portare a un esito diverso; non basta contestare la valutazione delle prove o della consulenza tecnica.

  • art. 2104, comma 2, c.c.

    È stato invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa responsabilità del collega, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dal mancato superamento della prima doglianza e dal difetto di prova della responsabilità stessa.

  • art. 2087 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per affermare una responsabilità anche contrattuale connessa alla condotta asseritamente illecita, ma la Corte non l'ha ritenuta scrutinabile autonomamente dopo il rigetto della censura principale sul fatto storico.

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità del preteso autore e/o della società per fatto del dipendente o ausiliario; la censura è stata travolta dall'inammissibilità del primo motivo e dall'insussistenza del presupposto fattuale.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Invocato per l'omessa applicazione di una causa di sospensione della prescrizione, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo, dichiarando inammissibile la censura presupposta.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per individuare il termine oltre il quale il ricorso incidentale è tardivo.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per valutare la tardività del ricorso incidentale.

  • art. 371, secondo comma, c.p.c.

    La Corte precisa che il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non sana l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo se il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del solo ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove, inclusa la consulenza tecnica.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo espresso e non apparente il dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico, la censura in cassazione è inammissibile se non individua specificamente il fatto decisivo trascurato.
  • Una censura giuridica che presupponga come accertata una responsabilità di fatto non dimostrata è inammissibile se la premessa fattuale è stata esclusa correttamente dal giudice di merito.
  • Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale per cassazione è dichiarato inammissibile, anche se l'incidentale è stato proposto nei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale, il ricorrente è tenuto anche all'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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