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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06967/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato nel luglio 2022 a una dipendente infermiera, che i giudici di merito avevano qualificato come nullo perché ritorsivo. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado, poi in appello, la declaratoria di nullità del recesso con ordine di reintegrazione e condanna della datrice al pagamento delle retribuzioni arretrate e dei contributi fino all'effettiva reintegra. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 39 del CCNL applicabile, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la sussistenza della causa di licenziamento; (2) violazione degli artt. 2119 c.c., 115 c.p.c. e 5 L. n. 604/1966, lamentando il mancato espletamento di prova testimoniale ritenuta decisiva per la legittimità del licenziamento; (3) violazione degli artt. 2697 c.c., 3 L. n. 108/1990, 1345 c.c. e 132 c.p.c., deducendo che la lavoratrice non avesse provato la natura ritorsiva del recesso; (4) violazione dell'art. 4 L. n. 108/1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla qualità di organizzazione di tendenza dell'ente e che, in ogni caso, non sarebbe stata applicabile la tutela reale ex art. 18 Stat. lav. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, ha rigettato il terzo e ha respinto anche il quarto, confermando la correttezza della decisione di merito sulla nullità del licenziamento ritorsivo e sulla conseguente reintegrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché il CCNL richiamato non era stato prodotto e perché la censura, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle prove; il secondo era inammissibile perché cumulava in modo promiscuo vizi eterogenei ex art. 360 c.p.c. e chiedeva un nuovo apprezzamento delle prove, riservato al merito; il terzo era infondato, poiché la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi sul licenziamento ritorsivo, potendo desumerne la prova anche per presunzioni e valorizzando il complesso degli elementi istruttori; il quarto è stato respinto perché, anche per le organizzazioni di tendenza, l'art. 4 L. n. 108/1990 non esclude la tutela reale nei casi di licenziamento nullo per motivo ritorsivo o discriminatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 CCNL ANFFAS

    lettera N, ove rinvia alla lettera M

    la censura non poteva essere accolta perché il contratto collettivo non risultava prodotto e, comunque, la doglianza tendeva a rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità del licenziamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per improprio cumulo di motivi e richiesta di riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione probatoria, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    richiamato dalla ricorrente quanto all'onere probatorio in materia di licenziamento, ma la censura è stata superata dal principio secondo cui la ritorsività può essere provata anche per presunzioni sulla base del compendio istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che l'onere di provare la ritorsività del licenziamento grava sulla parte che la deduce, ma tale prova può essere raggiunta anche indirettamente attraverso un complesso di elementi convergenti.

  • art. 3 L. n. 108/1990

    richiamato per affermare che la tutela reale si estende ai licenziamenti nulli discriminatori o ritorsivi.

  • art. 1345 c.c.

    il motivo di ritorsione è stato ricondotto alla categoria del motivo illecito unico e determinante del recesso.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e logica.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha stigmatizzato la mescolanza di censure riferite a differenti ipotesi di ricorso, reputandola inammissibile.

  • art. 4 L. n. 108/1990

    per le organizzazioni di tendenza non opera l'esclusione della tutela reale quando il licenziamento sia nullo perché discriminatorio o ritorsivo.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    la reintegrazione resta dovuta anche nei casi di licenziamento ritorsivo, nonostante la natura dell'ente datore di lavoro.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre sotto la veste della violazione di legge una censura che miri, in realtà, a una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che mescoli in modo promiscuo violazioni di legge e vizi motivazionali senza distinguere chiaramente le singole doglianze e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La prova del licenziamento ritorsivo può essere raggiunta anche in via presuntiva, valorizzando unitariamente il complesso degli elementi acquisiti al processo, compresi quelli che avevano già condotto a escludere la giustificazione formale del recesso.
  • La ritorsività del licenziamento ricorre quando la causale addotta sia solo apparente, pretestuosa o meramente formale e costituisca il motivo unico e determinante del recesso.
  • Anche per le organizzazioni di tendenza, l'esenzione dall'art. 18 Stat. lav. non opera quando il licenziamento sia nullo perché discriminatorio o determinato da motivo ritorsivo o di rappresaglia, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causaLicenziamento discriminatorio
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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