Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da addebiti disciplinari mossi a un dipendente di banca, addetto responsabile di sportello, per avere eseguito operazioni sui conti di due clienti anziani in modo ritenuto illecito: addebiti con causali generiche e emissione di assegni circolari in favore di soggetti a lui vicini, sulla base di moduli che i clienti avrebbero sottoscritto senza reale consapevolezza. Il datore di lavoro aveva agito per ottenere il risarcimento di quanto dovuto agli eredi di una cliente e per essere tenuto indenne rispetto a quanto eventualmente dovuto a un'altra cliente; in primo grado era stato anche rigettato il ricorso del dipendente contro il licenziamento per giusta causa intimato il 27 febbraio 2019. In appello la decisione è stata confermata. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata partecipazione dei clienti/eredi quali litisconsorti necessari e richiesta di rinvio al primo giudice; 2) violazione delle regole sulle prove e sulle presunzioni, per avere la Corte valorizzato indizi ritenuti non correttamente apprezzati; 3) omesso esame di fatti storici che, secondo il ricorrente, dimostravano che le operazioni erano state consapevolmente richieste e autorizzate dai clienti; 4) nullità della condanna di manleva per asserita genericità e incertezza della condizione; 5) violazione della disciplina disciplinare e del CCNL, per tardività della contestazione, illegittimità della sospensione e insussistenza della giusta causa di licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non sussisteva litisconsorzio necessario nei confronti dei correntisti o dei loro eredi in una controversia di lavoro tra dipendente e banca; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e, nel caso del terzo, perché proposti in presenza di doppia conforme; ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando la legittimità di una condanna di manleva condizionata o delimitata da fatti specifici già accertati; ha respinto il quinto motivo, confermando che la contestazione disciplinare era tempestiva in relazione alla complessità delle indagini e che la sospensione cautelare non è soggetta all'art. 7 l. 300/1970, oltre a considerare non censurabile in cassazione l'accertamento di merito sulla sussistenza della giusta causa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario ricorre solo quando la decisione debba essere unitaria rispetto a una situazione sostanziale plurisoggettiva inscindibile; non è configurabile nella controversia di lavoro tra dipendente e datore di lavoro rispetto ai clienti della banca coinvolti nei fatti.
art. 353 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. per sostenere la richiesta di rimessione al primo giudice, ma la censura è stata respinta per insussistenza del litisconsorzio necessario.
art. 354 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. per la dedotta nullità processuale, ma non operava la rimessione perché mancava una violazione del litisconsorzio necessario.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché si traduceva in una critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a ottenere una diversa ponderazione delle prove.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova e alla valutazione delle presunzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva alla rivalutazione del merito.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono prove che il giudice di merito può utilizzare anche in via esclusiva; in cassazione è censurabile solo l'uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non la diversa lettura degli indizi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo e controverso; non basta dedurre una diversa ricostruzione del materiale istruttorio. Inoltre, il motivo è precluso in presenza di doppia conforme, salvo indicare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato per la preclusione del vizio di omesso esame nei casi di doppia conforme.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Richiamato quale disciplina della preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme.
art. 2119 c.c.
La Corte ha confermato che gli addebiti accertati integravano la giusta causa di recesso senza preavviso.
art. 7 l. 300/1970
La sospensione prevista dal quarto comma è una sanzione disciplinare; la sospensione cautelare, invece, ha natura provvisoria e strumentale e non è soggetta alla procedimentalizzazione dell'art. 7.
art. 44 del Ccnl di riferimento
La sospensione prevista dal contratto collettivo è stata ritenuta non idonea a incidere sulla tempestività della contestazione disciplinare.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare alla giurisprudenza consolidata in materia di condanna condizionata e manleva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
legge n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la situazione sostanziale dedotta richieda una decisione unitaria e inscindibile nei confronti di tutti i partecipi; non basta che terzi siano astrattamente coinvolti nei fatti o possano essere toccati dagli effetti pratici della decisione.
- Le presunzioni semplici costituiscono prova piena rimessa alla valutazione del giudice di merito; in cassazione non è consentito limitarsi a proporre una diversa lettura degli indizi o del materiale probatorio, occorrendo denunciare un uso delle presunzioni privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza oppure un ragionamento intrinsecamente illogico.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per sollecitare una rivalutazione complessiva delle prove e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- È ammissibile una condanna di manleva o di condanna condizionata purché sia delimitata da un evento futuro o da fatti specifici già individuati e non richieda nuovi accertamenti di merito in un successivo giudizio.
- In materia disciplinare, la tempestività della contestazione va valutata in termini relativi, tenendo conto della complessità delle indagini e dell'organizzazione aziendale; inoltre la sospensione cautelare del lavoratore è distinta dalla sanzione disciplinare e non è soggetta alla procedura dell'art. 7 l. 300/1970.
- L'apprezzamento circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento è valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da accertamento fattuale congruamente motivato.
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