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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06966/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore era stato licenziato con lettera del 31 ottobre 2019 all’esito di un procedimento disciplinare fondato su asseriti rifiuti reiterati di prestazione, insubordinazione e abbandono del posto di lavoro. La Corte d’appello aveva però ritenuto nullo il recesso perché ritorsivo: aveva valorizzato il fatto che al dipendente fosse stato assegnato un mezzo non idoneo allo svolgimento del servizio notturno di controllo stradale, poiché l’autovettura non gli consentiva materialmente di entrare per la sua corporatura ed era priva di sedile regolabile; aveva inoltre accertato che il lavoratore era rimasto a disposizione fino a fine turno e che aveva in precedenza chiesto la rotazione dei turni senza ottenere riscontro. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1460 e 2119 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo il rifiuto del lavoratore senza adeguata valutazione comparativa degli opposti inadempimenti e della gravità dell’eventuale inadempimento datoriale; 2) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 101 CCNL Vigilanza Privata nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato l’ulteriore addebito di insubordinazione verso i superiori; 3) violazione degli artt. 1343, 1344, 1345 e 2697 c.c. e dell’art. 2 d.lgs. 23/2015, sostenendo che mancasse prova del motivo ritorsivo e che difettasse la contestualità tra il licenziamento e le lamentele del lavoratore sui turni; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4 d.m. 55/2014 in punto spese di lite; 5) violazione dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 23/2015 per l’ordine di reintegrazione, nonostante il rapporto fosse cessato per esercizio dell’opzione sostitutiva. In memoria la ricorrente ha poi rilevato che la Corte d’appello aveva corretto il dispositivo, sostituendo alla reintegra la declaratoria di risoluzione del rapporto alla data dell’opzione e la condanna all’indennità fino a tale data; per questo il quinto motivo è stato considerato sostanzialmente rinunciato o comunque inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: quanto all’art. 1460 c.c., ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente valutato, in base alle circostanze concrete, la proporzionalità e la buona fede del rifiuto del lavoratore rispetto a ordini di servizio ritenuti impraticabili; quanto alla giusta causa, ha ribadito che la condotta di insubordinazione era stata esclusa in fatto e che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito nella sussunzione della fattispecie concreta nella clausola generale dell’art. 2119 c.c.; quanto al licenziamento ritorsivo, ha ritenuto conforme ai principi il ragionamento della Corte d’appello, che aveva desunto il motivo illecito determinante da un complesso di elementi, anche presuntivi, ritenendo pretestuosa la causale disciplinare; quanto alle spese, ha escluso vizi perché non era dedotto alcuno sforamento dei limiti tabellari. Il quinto motivo è stato dichiarato sostanzialmente rinunciato, ovvero inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto della correzione dell’errore materiale disposta dalla Corte d’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è legittima se il rifiuto della prestazione non contrasta con la buona fede ed è giustificato dalle concrete circostanze del caso; il giudice deve valutare comparativamente gli opposti inadempimenti e la proporzionalità del rifiuto rispetto all'inadempimento altrui.

  • art. 2119 c.c.

    La valutazione della gravità e proporzionalità della condotta ai fini della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo spetta al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo per manifesta illogicità o non ragionevolezza della sussunzione nella clausola generale.

  • art. 101 CCNL Vigilanza Privata

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro disciplinare, ma la Corte non ravvisa alcun errore della sentenza impugnata nell’escludere l’insubordinazione in fatto.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserita illiceità del motivo ritorsivo; non emerge una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserita frode alla legge; non emerge una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assenza del motivo illecito determinante; la Corte ribadisce invece la configurabilità del licenziamento ritorsivo quando il motivo addotto è pretestuoso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova della ritorsività; la Corte afferma che tale prova può essere raggiunta anche per presunzioni e mediante valutazione unitaria degli elementi acquisiti.

  • art. 2 d.lgs. n. 23/2015

    Richiamato per la tutela contro il licenziamento nullo e per la disciplina della reintegrazione/opzione; il quinto motivo è stato però ritenuto privo di interesse a seguito della correzione del dispositivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la censura è infondata perché non è stato dedotto il superamento dei limiti tabellari.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    La liquidazione delle spese entro il range tabellare non è censurabile in cassazione; la motivazione è necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri.

  • art. 287 c.p.c.

    È richiamato nella memoria per la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza d’appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento del lavoratore ex art. 1460 c.c. è ammissibile solo se il rifiuto della prestazione è proporzionato all'inadempimento datoriale e non contrario a buona fede, valutazione che richiede un esame concreto degli interessi e delle reciproche condotte.
  • In materia di licenziamento disciplinare, il giudice di merito può escludere la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo sulla base dell’accertamento in fatto della condotta contestata; la Cassazione non può sostituire una diversa lettura del materiale probatorio se la motivazione è logicamente coerente.
  • Il licenziamento è nullo per motivo ritorsivo quando la ragione formalmente addotta risulta solo apparente o pretestuosa e il motivo illecito emerge come unico e determinante anche tramite un insieme di indizi valutati globalmente.
  • La prova del motivo ritorsivo può essere offerta anche per presunzioni e attraverso la valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti nel processo, senza necessità di una prova diretta o di una contestualità cronologica rigida tra la condotta del lavoratore e il recesso.
  • La liquidazione delle spese processuali entro i limiti dei parametri tabellari non è normalmente sindacabile in cassazione; il vizio è deducibile solo se il giudice supera i limiti o effettua scostamenti che richiedono specifica motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaLicenziamento disciplinare
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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