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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (resistente)

La controversia

Un soggetto già soccombente in un precedente giudizio di legittimità ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che la decisione fosse frutto di errore di fatto risultante dagli atti. Nel ricorso si contestavano, in particolare, due passaggi della motivazione della precedente ordinanza: il primo riguardante l'affermazione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di specificità e autosufficienza; il secondo relativo alla ricostruzione del giudizio di merito, nel quale la Corte avrebbe ritenuto superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello e avrebbe deciso nel merito, escludendo la subordinazione e quindi la fondatezza della pretesa. La resistente non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, in primo luogo, la mancanza dell'esposizione dei fatti di causa nel ricorso, richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. richiamato dall'art. 391-bis c.p.c.; in secondo luogo, il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, essendo stata prodotta solo una copia semplice; infine, ha osservato che le censure erano meramente assertive e non individuavano un errore di fatto revocatorio riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti prodotti in causa

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto di causa, immediatamente rilevabile dal raffronto tra decisione e atti, che abbia indotto a ritenere esistente o inesistente un fatto incontestabilmente escluso o accertato; non può riguardare attività interpretative o valutative.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è soggetto alla disciplina dei ricorsi per cassazione e richiede il rispetto dei requisiti formali previsti dagli artt. 365 e ss. c.p.c.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa; la loro omissione comporta improcedibilità/inammissibilità del ricorso secondo la pronuncia.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    È necessario il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato; la produzione della sola copia semplice non soddisfa l'onere processuale richiesto.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte richiama il difetto di interesse ad impugnare quale ulteriore profilo considerato nel ricorso, ma lo valorizza solo in via incidentale rispetto alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione è soggetto ai requisiti formali del ricorso per cassazione, compresa l'esposizione sommaria dei fatti di causa e il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato.
  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando vi sia una falsa percezione di un fatto processuale o sostanziale, decisivo e non controverso, immediatamente verificabile dal solo confronto tra decisione e atti; resta esclusa qualsiasi contestazione che investa interpretazione, valutazione delle prove o ragionamento decisorio.
  • La deduzione di un errore di fatto deve essere specifica e autosufficiente: non sono sufficienti doglianze generiche o meramente assertive, prive dell'indicazione puntuale del fatto asseritamente travisato e della sua decisività.
  • La mancata osservanza degli oneri documentali e di contenuto prescritti per il ricorso comporta l'improcedibilità del rimedio revocatorio, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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