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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11335/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di rimborso di ritenute alla fonte ritenute non dovute, per complessivi euro 57.318,66, versate nel 2006 da una società italiana in relazione agli interessi corrisposti a una consociata irlandese su un finanziamento fruttifero. La società aveva presentato istanza di rimborso nel 2010, sostenendo prima la spettanza dell’esenzione/agevolazione prevista dalla disciplina interna e convenzionale, e poi, nel ricorso, che il versamento era avvenuto per mero errore materiale e che la mancata restituzione avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento dell’Erario. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di merito con tre motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per mutamento della causa petendi tra istanza amministrativa e ricorso; 2) violazione del medesimo art. 19 per asserita inammissibilità dell’istanza di rimborso e mancata formazione del silenzio-rifiuto, poiché la domanda avrebbe dovuto provenire dalla beneficiaria irlandese; 3) violazione dell’art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c. per difetto di prova dei presupposti del rimborso, in particolare della qualifica di beneficiario effettivo e degli altri requisiti per l’esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, affermando che l’istanza presentata dalla società italiana era idonea a provocare il silenzio-rifiuto e che non vi era un’inammissibilità originaria tale da impedire l’impugnazione; ha inoltre confermato che, nel giudizio di rimborso, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sul contribuente, ma ha giudicato corretta la valutazione del giudice di merito circa la prova già offerta dalla società istante. La Corte ha anche escluso che vi fosse un vizio di novità della domanda per la diversa impostazione della causa petendi, rilevando che la pretesa restava comunque quella di restituzione di ritenute indebitamente versate. Conseguentemente, l’Agenzia è stata condannata alle spese. È stato altresì chiarito che non opera, per le Amministrazioni dello Stato, il raddoppio del contributo unificato, perché esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    "Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri"

    Il diniego, espresso o tacito, di rimborso è atto autonomamente impugnabile; il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza completa integra silenzio-rifiuto impugnabile. In tema di rimborso, l’eccezione di vizi non attinenti all’atto impugnato non può trasformare il giudizio in una contestazione diversa da quella sul diritto alla restituzione.

  • art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973

    Norma che disciplina l’esenzione/rimborso delle ritenute su interessi e canoni tra società consociate di Stati membri, recependo la direttiva 2003/49/CE; il contribuente deve allegare e provare i relativi presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di rimborso l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa restitutoria grava sul contribuente, che agisce come attore sostanziale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione è stata disattesa perché i documenti e gli atti rilevanti risultavano sufficientemente riprodotti o comunque desumibili dalla sentenza impugnata.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio di rimborso l’Amministrazione può difendersi a tutto campo e dedurre anche argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione del diniego amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto o il diniego espresso assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione.
  • Il silenzio-rifiuto è configurabile solo quando l’istanza di rimborso sia completa e idonea a porre la Pubblica Amministrazione in condizione di provvedere; domande meramente generiche o prive degli elementi essenziali non lo fanno sorgere.
  • L’eventuale diversa ricostruzione della causa petendi non rende inammissibile la domanda se la pretesa sostanziale resta la medesima, ossia la restituzione di somme asseritamente indebitamente versate.
  • Nel giudizio di rimborso l’Amministrazione finanziaria non è vincolata alla sola motivazione del diniego amministrativo e può difendersi ampliando le argomentazioni giuridiche relative alla sussistenza dei presupposti del rimborso.
  • Quando il rimborso è richiesto per agevolazioni o esenzioni tributarie, il richiedente deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, compresa, se rilevante, la qualità di beneficiario effettivo o gli ulteriori presupposti sostanziali del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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