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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12069/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello contro il rigetto di ricorsi riuniti avverso tredici avvisi di intimazione relativi a IVA per gli anni d’imposta 1995-2009. La lite ruotava attorno alla validità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte agli avvisi di intimazione. Con i primi tre motivi la ricorrente ha denunciato: la valutazione probatoria delle relate di notifica prodotte in copia e da essa disconosciute; l’asserito mancato assolvimento dell’onere della prova sulla regolare notificazione delle cartelle da parte dell’agente della riscossione; l’omesso invio della comunicazione di avvenuta notificazione (CAN), assumendo che le consegne fossero avvenute a soggetto diverso dal destinatario. Con il quarto motivo ha dedotto omessa pronuncia o vizio motivazionale sull’eccezione di prescrizione. Con il quinto motivo ha lamentato omessa pronuncia o vizio motivazionale sulla dedotta decadenza dell’agente della riscossione per tardiva notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento e della data di notifica può essere fornita mediante relazione di notifica e/o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre la copia della cartella stessa; inoltre la mera contestazione della conformità delle copie non esclude automaticamente l’efficacia probatoria dei documenti prodotti, se il giudice li valuta alla luce degli elementi istruttori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione integrale delle relate e comunque infondato, perché nelle notifiche a mezzo posta eseguite direttamente dall’agente della riscossione si applicano le regole del servizio postale ordinario e opera la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., senza necessità di relata specifica o CAN. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: non c’era omessa pronuncia sulla prescrizione, che la CTR aveva esaminato e respinto; il vizio motivazionale era comunque precluso e non specificamente illustrato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 era questione nuova, non risultando proposta nei gradi di merito; in ogni caso, una volta validamente notificate le cartelle, la decadenza non poteva essere fatta valere contro l’avviso di intimazione ma doveva essere dedotta tempestivamente contro le cartelle stesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al disconoscimento di copie documentali; la Corte ha ritenuto comunque sufficiente la valutazione probatoria delle copie prodotte e delle relate di notifica.

  • artt. 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c.

    invocati per contestare la valenza probatoria delle copie delle relate di notifica; la Corte ha ribadito che la contestazione generica della conformità non esclude automaticamente efficacia alle copie.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la prova del perfezionamento della notifica della cartella può essere data con relata di notifica e/o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre la cartella stessa.

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure difensive; non ha condotto all’accoglimento dei motivi.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’agente della riscossione; la Corte ha ritenuto che tale onere fosse invece soddisfatto con la documentazione prodotta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato violazione nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    citato dalla ricorrente senza che ne derivasse una diversa conclusione sul piano della prova della notifica.

  • art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione alla doglianza sulla comunicazione di avvenuta notificazione; la Corte ha escluso la necessità della CAN nelle notifiche postali eseguite direttamente dall’agente della riscossione.

  • art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890

    la Corte ha chiarito che tale disciplina non si applica alle notifiche postali dirette dell’agente della riscossione, ma solo alle notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.

  • art. 1335 c.c.

    opera la presunzione di conoscenza dell’atto giunto all’indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell’impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha escluso l’omessa pronuncia poiché la CTR aveva espressamente esaminato e respinto l’eccezione.

  • art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato per sostenere la decadenza dell’agente della riscossione; la Corte ha dichiarato la censura nuova e comunque non proponibile contro l’avviso di intimazione se la notifica della cartella era regolare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha distinto tra violazioni di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali, dichiarando taluni motivi inammissibili.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dichiarare i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, base per l’ulteriore contributo unificato.

  • Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014

    richiamate per il principio della doppia conforme e la limitazione del vizio di motivazione in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della sua data può essere fornita mediante la produzione della relata di notifica e/o dell’avviso di ricevimento recanti l’identificativo della cartella, senza necessità di produrre anche la copia integrale della cartella stessa.
  • La contestazione della conformità delle copie prodotte all’originale non priva automaticamente tali documenti di efficacia probatoria: il giudice deve valutarne specificamente le difformità contestate alla luce del complesso degli elementi istruttori disponibili.
  • Nelle notifiche a mezzo posta eseguite direttamente dall’agente della riscossione si applicano le regole del servizio postale ordinario; non è necessaria la redazione di una relata specifica né l’invio della comunicazione di avvenuta notificazione previsto per altre forme di notifica.
  • Per gli atti regolarmente pervenuti all’indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell’impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.
  • Le eccezioni di prescrizione o di decadenza devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio relativo all’atto presupposto; se la cartella è stata validamente notificata, tali questioni non possono essere fatte valere per la prima volta contro l’avviso di intimazione.
  • In cassazione è inammissibile la censura fondata su documenti processuali non riprodotti o non trascritti in modo idoneo a consentire il controllo ex actis del vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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