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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00102/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009 e 2010 ritenendo la società non operativa ai sensi della disciplina sulle società di comodo, dopo aver rilevato irregolarità nella compilazione del test di operatività e aver rideterminato i ricavi presunti oltre quelli dichiarati. La CTP aveva accolto i ricorsi della società per due ragioni: da un lato, l’improduttività di uno degli immobili, perché oggetto di azione revocatoria fallimentare; dall’altro, il ritenuto perfezionarsi del silenzio-assenso sull’interpello disapplicativo. La CTR aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato che l’errata compilazione del test alterava i ricavi presunti e dunque la qualificazione della società come non operativa; con il secondo motivo, denunciava violazione degli artt. 30 l. n. 724/1994, 62-bis d.l. n. 331/1993 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente assimilato la ripresa fiscale ai criteri degli studi di settore. La società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo la formazione del silenzio-assenso sull’interpello disapplicativo e la non necessità di reiterare negli anni successivi le condizioni già rappresentate per l’anno precedente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale solo in parte, limitatamente all’anno d’imposta 2009, ritenendo fondati sia il primo motivo quanto alla rilevanza dell’errore nella compilazione del test di operatività, sia il secondo motivo perché la CTR aveva indebitamente sovrapposto alla disciplina delle società non operative quella degli studi di settore. Per il 2010, invece, il primo motivo è stato respinto nella parte relativa, poiché la censura investiva un accertamento in fatto coperto dalla doppia conforme. Il ricorso incidentale della società è stato respinto: la Corte ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso incidentale condizionato della parte totalmente vittoriosa in appello solo per questioni preliminari di merito idonee a definire il giudizio, ma ha escluso la fondatezza della tesi del silenzio-assenso sull’interpello disapplicativo, osservando che tale istituto richiede una previsione espressa di legge e non è estensibile in via generale ex art. 20 l. n. 241/1990. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Nel caso di doppia conforme, il vizio è ammissibile solo se il ricorrente dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; resta invece non scrutinabile la censura che investe il medesimo accertamento fattuale.

  • art. 348-bis c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, l’accesso al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 30, l. n. 724/1994

    La disciplina delle società non operative si fonda sul test di operatività e sulla presunzione di reddito minimo, superabile con prova dell’oggettiva impossibilità di conseguire i ricavi presunti.

  • art. 62-bis, d.l. n. 331/1993

    Non è la disciplina applicabile alla fattispecie delle società non operative; la CTR ha erroneamente richiamato la logica degli studi di settore per invalidare la ripresa fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo dell’Agenzia per censurare l’erronea impostazione della prova e la sovrapposizione tra presunzioni proprie del test di operatività e quelle degli studi di settore.

  • art. 20, l. n. 241/1990

    Non è applicabile in via generale all’interpello disapplicativo in materia di società non operative; il silenzio-assenso richiede una disciplina espressa e specifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso incidentale sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime delle società non operative, l’errore nella compilazione del test di operatività è giuridicamente rilevante quando altera il livello dei ricavi presunti e incide sulla qualificazione della società come non operativa.
  • La presunzione di reddito minimo prevista per le società di comodo opera come presunzione iuris tantum e può essere superata dal contribuente mediante la prova dell’oggettiva impossibilità di conseguire il reddito presunto, ma non può essere confusa con la disciplina degli studi di settore.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il ricorrente dimostra che le due sentenze di merito si fondano su ragioni di fatto diverse; se la censura attacca il medesimo accertamento fattuale, il motivo non può essere accolto.
  • Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello è, di regola, inammissibile, ma può essere ammesso in forma condizionata quando investe questioni preliminari di rito o di merito idonee, se accolte, a definire il giudizio.
  • L’istituto del silenzio-assenso non si applica in via generale agli interpelli disapplicativi se manca una previsione normativa espressa; non è sufficiente invocare la disciplina generale dell’art. 20 l. n. 241/1990, riservata ai provvedimenti autorizzativi o abilitativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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