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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21375/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico ha impugnato la procedura di conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, deducendo di essere stato illegittimamente escluso dalla terna dei candidati sottoposti alla valutazione finale. In primo grado aveva ottenuto l’annullamento della procedura, mentre in appello la decisione è stata riformata sul rilievo che la selezione non aveva natura concorsuale: la commissione non doveva formare una graduatoria, ma solo verificare l’idoneità dei candidati e predisporre un elenco da sottoporre al direttore generale. Con il ricorso per cassazione il medico ha denunciato la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli artt. 8 e 10 del D.P.R. n. 484/1997 e dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la mera anzianità di servizio non poteva concorrere al punteggio come elemento decisivo, dovendo operare solo come requisito di ammissione; inoltre ha affermato di non chiedere una rivalutazione del merito tecnico, ma solo il controllo sulla corretta applicazione dei criteri del bando secondo buona fede e correttezza, valorizzando l’esperienza professionale concreta piuttosto che la sola anzianità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Ha affermato che la procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale sanitario ex art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992 non ha natura concorsuale: la commissione compie una valutazione di idoneità dei curricula e del colloquio senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, mentre la scelta finale spetta al direttore generale ed è essenzialmente fiduciaria. In tale assetto, le censure rivolte alla valutazione della commissione non possono tradursi in un sindacato giudiziale sul merito comparativo dei candidati. Quanto ai doveri di correttezza e buona fede, la loro eventuale violazione può semmai fondare una domanda risarcitoria per perdita di chance, ma non determina di per sé l’annullamento dell’atto di conferimento dell’incarico. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda del dirigente medico e lo ha condannato alle spese in favore dei controricorrenti, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto; la sua violazione, nella procedura di conferimento dell’incarico, non comporta automaticamente invalidità dell’atto, ma può rilevare al più sul piano risarcitorio.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato per affermare che i doveri di buona fede oggettiva presiedono anche ai rapporti connessi alla selezione, ma la loro eventuale violazione non determina di per sé annullamento del conferimento dell’incarico.

  • art. 8 D.P.R. n. 484/1997

    La norma è letta nel senso che l’idoneità del candidato va valutata complessivamente sulla base del curriculum, in un apprezzamento globale e non mediante una graduatoria concorsuale.

  • art. 10 D.P.R. n. 484/1997

    Richiamato dal ricorrente tra le norme della disciplina di settore; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al richiamo complessivo della disciplina non concorsuale.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi di illegittimità della selezione; la Corte non ne fa applicazione diretta, valorizzando invece la specialità della procedura sanitaria e la sua natura non concorsuale.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    È il fondamento normativo del conferimento dell’incarico dirigenziale sanitario: la procedura è ricostruita come non concorsuale e basata su una selezione fiduciaria.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    La procedura è qualificata come articolata in una fase di idoneità affidata alla commissione e in una fase finale di scelta fiduciaria del direttore generale, senza graduatoria.

  • art. 3, comma primo, quater, d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato per ribadire che il conferimento finale dell’incarico avviene secondo una scelta discrezionale e fiduciaria del direttore generale, nell’ambito dei candidati idonei.

  • art. 97 Cost.

    Usato come parametro di riferimento dei canoni di imparzialità e buon andamento, cui si raccorda il controllo sulla correttezza della scelta, ma senza trasformare la procedura in concorso.

  • art. 360 n.3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali sanitari ex art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992 non ha natura concorsuale: la commissione verifica l’idoneità dei candidati e predispone un elenco di idonei, senza formare una graduatoria vincolante.
  • La scelta finale del direttore generale ha carattere essenzialmente fiduciario e discrezionale; il controllo giudiziale non può sostituirsi alla valutazione tecnico-manageriale se non nei limiti della legittimità e del rispetto delle regole procedurali.
  • La violazione dei canoni di correttezza e buona fede nella selezione pubblica privatizzata non determina automaticamente l’annullamento dell’atto di conferimento dell’incarico, ma può al più fondare una domanda risarcitoria per perdita di chance.
  • Quando la procedura non prevede punteggi e graduatoria, non è consentito al giudice trasformare il sindacato di legittimità in una rivalutazione comparativa del merito dei candidati.
  • Nell’impugnazione di una selezione sanitaria il ricorrente deve allegare in modo specifico quali regole oggettive e verificabili siano state violate; la mera contestazione della maggiore esperienza o di diversi criteri di apprezzamento non è sufficiente a sovvertire l’esito della valutazione se la procedura resta entro i limiti dell’idoneità e della discrezionalità fiduciaria.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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