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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21318/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro poi fallito, delle quote di trattamento di fine rapporto maturando che il lavoratore aveva destinato a una forma di previdenza complementare. Il giudice delegato aveva escluso il credito in sede di stato passivo ritenendo il lavoratore privo di legittimazione attiva; il tribunale, investito dell'opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto affermando che il legittimato a insinuarsi sarebbe stato il fondo di previdenza complementare, qualificando il meccanismo del "conferimento" come cessione del credito e non come delegazione di pagamento, e aggiungendo che nel giudizio di opposizione non poteva mutarsi il titolo o la prospettazione originaria della domanda. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., per avere il tribunale confuso il "conferimento" con una cessione e per avere negato la legittimazione del lavoratore; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al curatore provare il modulo negoziale e che, in difetto di prova, il conferimento dovesse essere letto come delegazione; (3) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., deducendo che il meccanismo integrerebbe una delegazione revocabile sino all'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato; (4) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992, per l'individuazione del soggetto legittimato alla surrogazione; (5) violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005, per avere il tribunale ritenuto che la natura del TFR mutasse a seconda della scelta del lavoratore tra INPS, fondo privato o inerzia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, in esame unitario, i motivi di ricorso perché il decreto impugnato non si è attenuto al principio già affermato in precedenti conformi: il generico riferimento al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari non esclude che le parti abbiano posto in essere, a seconda dell'assetto concreto, una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro. In caso di fallimento del datore di lavoro, la regola è che la legittimazione all'insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al fondo spetti al lavoratore, perché la delegazione di pagamento si scioglie con il fallimento; soltanto se dall'istruttoria emerga una vera cessione al fondo, la legittimazione spetta a quest'ultimo. Poiché il tribunale aveva automaticamente escluso la legittimazione del lavoratore senza accertare la natura negoziale concreta del conferimento, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, che dovrà verificare se il rapporto fosse una cessione o una mera delegazione e decidere nuovamente anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 252 del 2005

    il riferimento al "conferimento" del TFR maturando non impone una sola figura negoziale, ma lascia spazio all'autonomia delle parti; la qualificazione concreta può essere delegazione di pagamento oppure cessione di credito futuro.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimazione processuale del lavoratore.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della titolarità della posizione azionata.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire e della legittimazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la distribuzione dell'onere probatorio sulla qualificazione del modulo negoziale del conferimento.

  • art. 1269 c.c.

    richiamato per sostenere la riconducibilità del meccanismo alla delegazione di pagamento.

  • art. 1270 c.c.

    richiamato per affermare la revocabilità della delegazione sino all'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato e al pagamento.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80/1992

    invocato per sostenere la legittimazione del fondo di garanzia INPS e non del fondo complementare nella surrogazione.

  • artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005

    richiamati per contestare l'idea che la natura del TFR cambi in base alla destinazione prescelta dal lavoratore.

  • art. 93 legge fall.

    indicato come norma che attribuisce la legittimazione all'insinuazione al passivo al soggetto titolare del credito, in ipotesi di cessione al fondo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato nel principio di diritto come base della cessione di credito futuro.

  • art. 1268 c.c.

    richiamato nel principio di diritto come schema della delegazione di pagamento.

Massime di principio

  • Nel sistema della previdenza complementare, il riferimento al "conferimento" del TFR maturando non identifica in modo necessario un unico schema negoziale: occorre verificare in concreto se le parti abbiano inteso realizzare una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro.
  • In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a insinuare al passivo per le quote di TFR maturate, accantonate e non versate dipende dalla natura del rapporto: se vi è delegazione di pagamento, la legittimazione resta al lavoratore per effetto dello scioglimento del rapporto; se vi è cessione del credito al fondo, la legittimazione spetta al fondo cessionario.
  • Il giudice non può negare la legittimazione del lavoratore in modo astratto o automatico, ma deve accertare la qualificazione negoziale del conferimento sulla base dell'istruttoria e degli elementi concreti del caso.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la decisione sulla legittimazione deve essere coerente con la effettiva titolarità del credito dedotto, non potendo fondarsi su una qualificazione meramente nominalistica o su una presunzione generale di cessione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioLavoro
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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