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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21276/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, dell'assegno per il nucleo familiare erogato sulla pensione del ricorrente in relazione al nipote incluso nel nucleo, somme poi revocate per il periodo 2009-2014. La Corte d'appello ha confermato il diritto dell'ente al recupero anche oltre il termine annuale, rilevando che il pensionato non aveva comunicato, fin dal 2009, le variazioni reddituali intervenute nel nucleo (in particolare la percezione di redditi da parte del genitore del nipote), con conseguente errore dell'INPS nell'erogazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 2, L. n. 142/1991, sostenendo che in materia di previdenza e assistenza obbligatoria la ripetizione dell'indebito sarebbe ammessa solo se l'indebito non è imputabile al percettore; ha quindi affermato di non essere tenuto a documentare la situazione reddituale oltre il primo anno e che l'eventuale maggior percezione, di modico valore, non gli imponeva la consapevolezza della non debenza. La censura però non investiva la tempestività del recupero, bensì il profilo soggettivo della non imputabilità, e la Corte ha rilevato che tale profilo era coperto da doppia conforme di merito e dunque non riesaminabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza del ricorrente attenesse a un accertamento di fatto sulla imputabilità della condotta omissiva e sulla formazione dell'errore dell'INPS, accertamento insindacabile in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. e, per il regime attuale, dell'art. 360, comma 4, c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. La Corte ha inoltre osservato che la doppia conforme sussiste anche quando il giudice di appello rafforzi o precisi la motivazione del primo giudice, purché il nucleo fattuale decisivo resti il medesimo. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, in coerenza con l'esonero già deciso dal giudice di merito; è stato altresì posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, L. n. 142/1991

    richiamato dal ricorrente come norma che limiterebbe la ripetizione dell'indebito previdenziale ai soli casi in cui l'erogazione non dovuta non sia imputabile al percettore

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare che la doppia conforme di merito preclude il riesame degli accertamenti di fatto in cassazione

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    indicato come disciplina attualmente applicabile alla preclusione del motivo di ricorso quando vi sia doppia conforme in fatto

  • art. 3, comma 27, lett. a), d.lgs. n. 149/2022

    richiamato quale fonte della modifica dell'art. 360, comma 4, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando la decisione di primo grado e quella di appello sono fondate sul medesimo apprezzamento dei fatti principali, la censura che miri a contestare tale accertamento è preclusa in cassazione per effetto della doppia conforme, anche se il giudice di appello ha aggiunto argomenti ulteriori di conferma.
  • Il vizio dedotto come violazione di legge non è scrutinabile in cassazione se, in realtà, richiede una rivalutazione dell'accertamento di fatto relativo alla condotta del percettore e alla sua imputabilità.
  • In materia di recupero di prestazioni previdenziali indebite, la questione dell'omessa comunicazione di variazioni reddituali e della conseguente formazione dell'errore dell'ente integra un profilo fattuale, non riesaminabile in sede di legittimità quando coperto da doppia conforme.
  • La preclusione da doppia conforme opera non solo in caso di totale identità motivazionale tra primo e secondo grado, ma anche quando i due giudici decidano sulla base del medesimo iter logico-argomentativo sui fatti decisivi.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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