Cassazione Civile, Ordinanza n. 21294/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dall’irrogazione, da parte della società datrice di lavoro, di una sanzione disciplinare conservativa consistente in una multa pari a quattro ore di retribuzione nei confronti della responsabile di un ufficio postale, per avere autorizzato la negoziazione di un vaglia poi ritenuto clonato, omettendo di rilevare la mancanza di un requisito grafico previsto dalla circolare interna n. 88 del 2016 (la lieve ruvidità superficiale sul logo). La società aveva chiesto in giudizio l’accertamento della legittimità della sanzione; la Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, le aveva dato ragione ritenendo provata una grave colpa della lavoratrice e la violazione dei doveri di servizio previsti dal CCNL. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando che la Corte d’appello si sarebbe fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dell’ispettore aziendale e che tali dichiarazioni sarebbero state riportate in modo non corrispondente a quanto effettivamente detto; 2) nullità/inammissibilità per mancata allegazione e produzione del titolo contestato, sostenendo che il datore di lavoro non avesse provato, né prodotto, il vaglia e dunque non avesse assolto all’onere della prova sulla sua contraffazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte territoriale avrebbe valutato solo alcuni elementi istruttori trascurando quanto affermato dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che le doglianze riguardavano in realtà asserite irregolarità del procedimento disciplinare e non vizi del giudizio, oltre a non confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulle deposizioni assunte in giudizio e non sulle dichiarazioni rese in sede disciplinare. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la questione della mancata produzione del vaglia non risultava essere stata dedotta nei gradi di merito e introduceva perciò un tema nuovo, non proponibile in cassazione. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non una critica alla valutazione delle prove o al mancato recepimento della sentenza di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità deve riguardare vizi del giudizio e non irregolarità del procedimento disciplinare; inoltre deve essere coerente con la ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non una mera critica alla valutazione del materiale probatorio.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Non consentono di trasformare in cassazione un dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Il richiamo all’onere della prova non può introdurre per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi di merito.
artt. 52, 53 e 54 CCNL
Le norme contrattuali collettive richiamate sono poste a fondamento dell’addebito disciplinare per inosservanza dei doveri e obblighi di servizio, ma la relativa censura non è stata ritenuta specificamente sviluppata e pertinente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che introducano questioni nuove, non dedotte e trattate nei gradi di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o di contestare il peso attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori.
- La deduzione di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa deve investire un vizio del processo e deve confrontarsi con la concreta motivazione della decisione impugnata.
- La violazione dell’onere della prova va denunciata solo se la questione è stata ritualmente posta nel merito e se la doglianza è specificamente riferita al riparto probatorio effettivamente applicato dal giudice.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione sulle prove raccolte in giudizio, non è sufficiente lamentare il contenuto di dichiarazioni rese in una fase disciplinare interna per dedurre un vizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21275/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21276/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21285/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21314/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21318/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21319/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →