Cassazione Civile, Ordinanza n. 21314/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una dipendente per avere, secondo la contestazione datoriale, estratto e divulgato a terzi documentazione e dati aziendali senza autorizzazione. In primo grado il Tribunale ha ritenuto provata la preventiva autorizzazione alla richiesta della documentazione e ha quindi escluso la sussistenza del fatto disciplinare, ma ha negato che fosse provato un motivo ritorsivo unico e determinante; nella fase di opposizione ha poi applicato la tutela obbligatoria per difetto del requisito dimensionale necessario alla reintegra ex art. 18 l. n. 300/1970. La lavoratrice ha proposto reclamo sostenendo, da un lato, che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sulla dedotta legittimità della condotta alla luce dell'art. 24 d.lgs. n. 196/2003 e, conseguentemente, sul carattere ritorsivo del licenziamento; dall'altro, ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in relazione al medesimo profilo ritorsivo. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse invece pronunciato sia sul motivo ritorsivo sia sulla legittimità del recesso, e che i motivi di ricorso mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e non già un'omessa pronuncia o una motivazione mancante in senso tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un vero vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva deciso sulla questione del licenziamento ritorsivo e la ricorrente non aveva specificamente dedotto un autonomo motivo di reclamo sulla diversa questione dell'antigiuridicità della condotta ex art. 24 d.lgs. n. 196/2003. Ha inoltre osservato che la parte, comunque, non aveva interesse a ottenere una mera diversa qualificazione della ragione di illegittimità del licenziamento, essendo già stata riconosciuta l'illegittimità del recesso con tutela obbligatoria. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché sotto la veste della motivazione apparente/contraddittoria censurava in realtà l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, censura preclusa nel giudizio di legittimità anche in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo di impugnazione; non basta che il giudice non abbia considerato documenti o fatti secondari.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manca graficamente o è incomprensibile, non quando sia semplicemente criticabile nel merito.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione al requisito di effettività e intelligibilità della motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e il sindacato è limitato nei confini previsti dalla norma.
La decisione è resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; in tale ipotesi si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma richiamata.
art. 18, comma primo, l. n. 300/1970
Richiamato quale regime di tutela reintegratoria per il licenziamento nullo, nella specie invocato per il dedotto motivo ritorsivo e per il superamento del requisito dimensionale.
È indicato come regime di tutela obbligatoria applicato dal giudice di merito per l'illegittimità del licenziamento in difetto dei presupposti della reintegra.
È evocato dalla ricorrente come base per sostenere la legittimità della condotta contestata, ma la Cassazione rileva che la questione non era stata dedotta come autonomo motivo di reclamo.
Applicato, nel provvedimento definitorio, per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.
Applicato per la condanna in favore della cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta qualsiasi decisione su una domanda o su uno specifico motivo di impugnazione; non ricorre se la questione sia stata comunque esaminata, anche implicitamente o per argomentazioni incompatibili con la tesi della parte.
- La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove, essendo il controllo di legittimità limitato ai casi di reale assenza o incomprensibilità del percorso argomentativo.
- Quando una censura in cassazione, sotto la veste dell'omessa pronuncia o del vizio di motivazione, mira sostanzialmente a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- Per ottenere una tutela diversa e più intensa rispetto a quella già riconosciuta per l'illegittimità del licenziamento, la parte deve avere un concreto interesse ad una diversa qualificazione giuridica del fatto; in difetto, la mera sostituzione della causale di illegittimità non è sufficiente.
- La motivazione è affetta da nullità solo se manca del tutto o è oggettivamente incomprensibile; non è sufficiente che la parte la ritenga erronea o non condivisibile.
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