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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31201/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva notificato alla società cinque avvisi di accertamento per gli anni 2004-2008, contestando: l’indebita deduzione di costi e la detrazione IVA su acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti; l’illegittima applicazione del regime di non imponibilità sulle cessioni intracomunitarie; l’irrogazione delle sanzioni. In primo grado i ricorsi della società erano stati rigettati; in appello la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulle imposte dirette, ma aveva confermato la legittimità delle residue riprese. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) motivazione apparente/omessa sulla prova della consapevolezza della società di partecipare a operazioni fraudolente e sulla sua buona fede; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non provato il pagamento delle fatture, nonostante mancata contestazione dell’Ufficio; 3) omessa considerazione dell’impossibilità di produrre documenti sequestrati e del dovere dell’Ufficio di attivarsi per acquisirli; 4) violazione degli artt. 17 e 19 d.P.R. 633/1972 in tema di detrazione IVA, per difetto di prova della partecipazione alla frode; 5) omessa/insufficiente motivazione sulle cessioni verso operatori comunitari, in particolare verso San Marino, e sulla prova dell’uscita della merce dal territorio nazionale; 6) motivazione apparente sulla prova del trasferimento della merce nello Stato di destinazione nelle vendite franco fabbrica; 7) omessa pronuncia sulla disapplicazione delle sanzioni per difetto dell’elemento soggettivo ex art. 5 d.lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando inammissibili il secondo, terzo, quinto e settimo, infondato il sesto e assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell’accoglimento è che la CTR aveva motivato in modo apparente sulla sussistenza della buona fede della contribuente, limitandosi a richiamare in modo generico la responsabilità del precedente amministratore, senza indicare con precisione gli elementi presuntivi dai quali desumere che la società sapesse o dovesse sapere di partecipare a una frode IVA.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio denunciabile è solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto perché la questione della prova dei pagamenti era irrilevante rispetto alla fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 17 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel motivo sulla detrazione IVA, ma l’esame è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato nel motivo sulla detrazione IVA, ma l’esame è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 41 d.l. 331/1993

    Per applicare il regime di non imponibilità sulle cessioni intracomunitarie occorre provare l’effettiva destinazione dei beni nello Stato membro di arrivo e il trasporto fisico della merce.

  • artt. 258 e 116 c.p.p.

    In caso di sequestro penale della documentazione, il contribuente può richiedere all’autorità giudiziaria il rilascio di copie.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    La doglianza sulla mancata disapplicazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel riparto dell’onere probatorio sulle operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare sia l’alterità soggettiva sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 2395 c.c.

    Richiamato per precisare che la responsabilità dell’organo amministrativo può aggiungersi a quella della società, senza escludere la responsabilità dell’ente quando l’atto sia esplicazione dell’attività sociale.

  • art. 111 Cost., comma 6

    La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia si configura un vizio rilevante in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare sia che il soggetto indicato in fattura non è quello reale, sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni, ma deve fondarsi su indizi concreti e specifici, valutati alla luce della professionalità dell’operatore e delle circostanze del caso concreto; non è ammesso un automatismo probatorio a suo carico.
  • La regolarità formale della contabilità, la prova dei pagamenti e l’assenza di un vantaggio economico non sono, da sole, idonee a escludere la partecipazione alla frode, perché sono circostanze compatibili anche con operazioni soggettivamente inesistenti.
  • La sentenza che si limiti a richiamare in modo generico la responsabilità di un amministratore, senza spiegare quali elementi consentano di inferire la conoscenza della frode da parte della società, è affetta da motivazione apparente.
  • Per applicare il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare la destinazione effettiva dei beni nello Stato membro di arrivo e il loro trasporto fisico fuori dal territorio nazionale; in mancanza di tale prova il beneficio fiscale non spetta.
  • Nel caso di documentazione sequestrata penalmente, il contribuente non può limitarsi a dedurre l’indisponibilità degli atti, ma deve allegare di aver chiesto e, se del caso, sollecitato l’acquisizione delle copie nelle forme consentite.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in cassazione è denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione del minimo costituzionale, non il mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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