Cassazione Civile, Ordinanza n. 19288/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva respinto il suo appello contro l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 per IRPEF, IRAP e IVA. L'accertamento era stato fondato su indagini bancarie svolte sui conti correnti del contribuente e del coniuge. La CTR aveva ritenuto che il contribuente non svolgesse attività agrituristica nel periodo considerato, che la mera locazione di stanze dell'abitazione non integrasse attività imprenditoriale, e soprattutto che la presunzione bancaria dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 non operasse nei confronti dei non imprenditori, oltre a negare che la capacità contributiva potesse giustificare una presunzione di reddito per annualità diverse. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 6 TUIR, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'applicabilità della presunzione bancaria ai soggetti non imprenditori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la presunzione relativa di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti per quanto riguarda i versamenti, mentre la presunzione sui prelevamenti vale solo per i titolari di reddito d'impresa, con la diversa disciplina per i lavoratori autonomi derivante dall'intervento della Corte costituzionale. Ha quindi censurato la CTR per avere escluso in blocco l'operatività dell'art. 32 nei confronti dei non imprenditori e per avere ritenuto che ciò contrastasse con il principio di capacità contributiva, principio che invece la presunzione legale è diretta a realizzare. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione bancaria di maggior reddito derivante dai versamenti si applica alla generalità dei contribuenti; quella relativa ai prelevamenti opera solo per i titolari di reddito d'impresa, con esclusione dei lavoratori autonomi per effetto della sentenza della Corte costituzionale richiamata.
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina reddituale applicabile; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma oltre al collegamento con la prova del reddito imponibile.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per spiegare che l'art. 32 si riferisce anche all'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, quindi a ogni tipologia di reddito.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata nel quadro dei soggetti destinatari dell'utilizzo dei dati bancari in accertamento.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata nel quadro dei soggetti destinatari dell'utilizzo dei dati bancari in accertamento.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata nel quadro dei soggetti destinatari dell'utilizzo dei dati bancari in accertamento.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. 600/1973 quale base della presunzione legale sulle movimentazioni bancarie in materia IVA.
La Corte ribadisce che la presunzione legale ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 53 Cost.
Il richiamo al principio di capacità contributiva è valorizzato nel senso che la presunzione bancaria serve ad attuarlo, non a violarlo.
Corte cost. n. 228/2014
Ha dichiarato l'illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti per i titolari di reddito di lavoro autonomo.
Corte cost. n. 10/2023
Richiamata quale base del principio secondo cui, per l'imprenditore, possono essere dedotti i costi percentuali relativi ai prelievi non giustificati.
Massime di principio
- La presunzione legale fondata sulle movimentazioni bancarie, quanto ai versamenti, è applicabile a tutti i contribuenti e non soltanto agli imprenditori o ai lavoratori autonomi.
- Quanto ai prelevamenti, la presunzione di ricavi/compensi occultati opera solo per i titolari di reddito di impresa; per i lavoratori autonomi tale presunzione è stata esclusa dalla Corte costituzionale.
- Per vincere la presunzione bancaria il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica, riferita a ciascuna singola movimentazione, dimostrando la già avvenuta contabilizzazione o l'estraneità all'imponibile.
- Non è sufficiente una prova generica o meramente assertiva circa possibili causali alternative delle somme transitanti sui conti.
- Le verifiche bancarie possono essere estese ai conti intestati a coniuge o familiari, purché vi siano elementi sintomatici idonei a collegare le movimentazioni al contribuente.
- La presunzione bancaria è strumento di attuazione del principio di capacità contributiva e non ne costituisce violazione.
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