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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14107/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un ex dipendente, già key account di una società attiva nei servizi CCM, a una società che in precedenza operava in ambiti diversi e che, dopo l'assunzione, aveva iniziato a competere nel medesimo settore. La società originaria ha agito sostenendo che l'ex dipendente avesse trasferito e messo a disposizione del nuovo datore di lavoro informazioni segrete o riservate, know-how e relazioni commerciali, consentendo alla nuova impresa di partecipare e, in un caso, aggiudicarsi gare bandite da clienti storici dell'attrice. In primo grado era stata esclusa la violazione della disciplina sui segreti industriali, ma era stata accertata la concorrenza sleale della sola società subentrante; in appello, la responsabilità per concorrenza sleale è stata esclusa anche per la società concorrente e, di riflesso, per l'ex dipendente. La società attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denuncia violazione degli artt. 2598 c.c., 2055 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente negato la concorrenza sleale e il concorso dell'ex dipendente; il secondo denuncia violazioni in tema di rappresentanza processuale e nullità della costituzione in appello, assumendo che i difensori delle due parti appellate versassero in conflitto di interessi e che ciò inficiava la validità della rappresentanza e del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge, vizio motivazionale e doglianze sulla prova, e perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie; ha inoltre richiamato i rigorosi oneri di specificità, autosufficienza e deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e comunque inammissibile nella sua impostazione, poiché la Corte ha escluso l'esistenza di un effettivo conflitto di interessi tra i due controricorrenti: le loro difese erano convergenti, non vi erano domande reciproche tra loro nel merito, e i rispettivi appelli incidentali riguardavano capi diversi e non contrapposti. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. n. 30/2005

    Richiamato come norma sulla tutela delle informazioni segrete/riservate, ma la Corte non ne riconsidera il merito, limitandosi a rilevare che la censura mira a un riesame dei fatti.

  • art. 99 d.lgs. n. 30/2005

    Richiamato insieme all'art. 98 del Codice della proprietà industriale, senza diversa autonoma elaborazione nel dispositivo della decisione.

  • art. 2598, n. 3, c.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità per concorrenza sleale non può essere desunta dal mero impiego, presso il nuovo datore di lavoro, delle competenze e esperienze acquisite lecitamente nel precedente rapporto; occorre un comportamento anticoncorrenziale concreto e provato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come titolo generale di responsabilità aquiliana, ma la censura sul punto è stata assorbita nel rigetto del ricorso e nella conferma dell'insussistenza della responsabilità accertata in appello.

  • art. 2055 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al concorso di più autori dell'illecito, ma la Corte non ravvisa i presupposti per il suo esame favorevole alla ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che la violazione del principio di non contestazione e l'erronea valutazione del materiale istruttorio non possono essere dedotte in modo generico, né trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività riservata a quest'ultimo salvo i limiti della prova legale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge richiede specifiche argomentazioni sul contrasto tra norma e decisione, non essendo sufficiente una critica alla ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alle nullità processuali denunciate, ma non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non per questioni o argomentazioni; inoltre richiede specifica indicazione del fatto, del dato da cui risulta e del momento processuale in cui è stato discusso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione e l'inammissibilità delle censure formulate in modo promiscuo e non autosufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessaria la trascrizione o comunque la precisa indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con indicazione della loro sede processuale e collocazione nel fascicolo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale norma sull'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 83 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di rappresentanza processuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità della costituzione avversaria, senza che la Corte ravvisi violazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato quale parametro del vizio processuale denunciato, ma la Corte esclude l'invalidità della decisione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle nullità processuali, ma non applicato in senso favorevole.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento della relativa prospettazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul regime delle nullità, senza che la Corte ravvisi invalidità del procedimento.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di costituzione del convenuto/appellato, ma la censura è stata esclusa.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli appelli incidentali, ma la Corte ha ritenuto legittima la difesa congiunta delle parti appellate.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa e della rappresentanza processuale, ma non è stata accolta la doglianza relativa al conflitto di interessi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo, senza che siano riscontrate violazioni.

  • art. 3, comma 3, legge n. 247/2012

    Richiamato come norma deontologico-professionale sulla compatibilità degli incarichi difensivi, ma la Corte esclude un conflitto effettivo o anche solo rilevante nel caso concreto.

  • art. 24 codice deontologico forense

    Richiamato a sostegno della dedotta incompatibilità dei difensori, ma la Corte afferma che il divieto opera in presenza di un conflitto effettivo e concreto tra i patrocinati, non ravvisato nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo conseguente alla soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga in modo non scindibile violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni sul merito della prova, perché la Corte non può essere chiamata a ricostruire d'ufficio le singole censure.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non di argomentazioni o questioni giuridiche, e richiede specifica indicazione del fatto, della sua risultanza e del momento in cui è stato discusso.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; è censurabile solo l'uso di prove non dedotte o la considerazione come prove legali di elementi che non lo sono.
  • In materia di concorrenza sleale, non è sufficiente a integrare l'illecito l'utilizzo, da parte dell'ex dipendente presso il nuovo datore di lavoro, delle competenze e esperienze legittimamente acquisite nel precedente rapporto: occorre la prova di uno sviamento concorrenziale concreto, non della sola crescita professionale o del normale trasferimento di know-how personale.
  • La deduzione di un conflitto di interessi tra difensori di più parti richiede la presenza di un contrasto effettivo o comunque concretamente rilevante tra le posizioni dei patrocinati; non basta la mera coesistenza di impugnazioni incidentali, se le difese sono convergenti e non contrapposte sui capi in contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorrenza slealeAmministratoriMandato
RamiProcesso civileCommercialeLavoroContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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