Sentenza del 22/04/2024 n. 10838 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento contestava ad A.A. di non avere dichiarato in Italia, per l’anno d’imposta 2005, redditi da lavoro dipendente corrisposti dalla S.I.A.E. L’Agenzia riteneva che, nonostante l’emigrazione in Svizzera nel 1989 e l’iscrizione all’A.I.R.E. nel 1990, il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia in base alla presunzione dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR, applicabile alla Svizzera ratione temporis. Indicava, fra gli elementi a sostegno, immobili e utenze in Italia, una partita IVA aperta nel 2000, precedenti legami societari e la presenza in Italia della moglie non separata e dei figli. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR e dell’art. 2697 c.c., contestando la prova contraria ritenuta sufficiente dalla CTR e sostenendo anche l’inutilizzabilità di documenti in lingua straniera e l’irrilevanza di documenti relativi a periodi successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Ha dichiarato infondata l’eccezione del contribuente sulla tardività: il termine semestrale per impugnare, in scadenza il 16 maggio 2017, era automaticamente sospeso per sei mesi ai sensi dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, purché la lite fosse definibile, senza necessità che il contribuente avesse presentato domanda di definizione; il ricorso spedito il 16 novembre 2017 era quindi tempestivo. Ha respinto anche l’eccezione di giudicato fondata su decisioni relative ad altri anni, poiché la residenza va accertata con riferimento a ciascun periodo d’imposta e alle relative circostanze. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, anzitutto perché la CTR aveva fondato la decisione anche sull’art. 4 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni e sui criteri convenzionali per risolvere la doppia residenza, mentre l’Agenzia non aveva censurato questa autonoma ratio decidendi. Le ulteriori censure sulla presunzione TUIR e sulla valutazione degli indizi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione; inoltre, la contestazione dei documenti in lingua straniera era generica e non individuava i singoli documenti. La Corte ha dunque confermato l’esito favorevole al contribuente e ha condannato l’Agenzia alle spese: euro 3.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge, con distrazione al difensore. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017
in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, ai fini dell'accesso al beneficio è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile dell'interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione, in via principale o incidentale, ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientri tra quelle definibili e il termine spiri tra il 24/04/2017 e il 30/09/2017
La sospensione semestrale dei termini d’impugnazione opera automaticamente quando la controversia è definibile e il termine scade nel periodo previsto dalla norma; non occorre che il contribuente abbia presentato domanda di definizione agevolata.
Il termine ex art. 327 cod. proc. civ., in assenza di notificazione della sentenza, di sei mesi per la proposizione del ricorso (trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4/07/2009) aveva scadenza in data 16/05/2017, alla quale operava la sospensione dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017
In assenza di notificazione della sentenza, il termine lungo d’impugnazione applicabile era di sei mesi; nel caso concreto la scadenza è stata prorogata per effetto della sospensione automatica prevista dalla disciplina della definizione agevolata.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente
Quando entrambi gli Stati considerano una persona residente secondo le rispettive leggi interne, la residenza ai fini convenzionali si determina applicando in successione i criteri dell’abitazione permanente, del centro degli interessi vitali e, in subordine, del soggiorno abituale. La CTR aveva applicato tali criteri e l’Agenzia avrebbe dovuto censurare autonomamente questa ratio in cassazione.
Art. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione introduce una presunzione legale, superabile con prova contraria, di residenza in Italia per i cittadini trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Nel caso concreto la CTR aveva ritenuto assolto l’onere probatorio, ma la Cassazione non ha rivalutato gli elementi di fatto: la censura dell’Agenzia non impugnava la distinta e autonoma applicazione dei criteri della Convenzione Italia-Svizzera.
La regola sull’onere della prova non è violata quando il giudice di merito applica la presunzione legale e valuta la prova contraria secondo essa. La contestazione della valutazione concreta degli elementi probatori non consente, di per sé, di ottenere in cassazione un nuovo esame del merito.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito
Il ricorso per violazione di legge non può essere usato per chiedere alla Cassazione una nuova ponderazione dei fatti o delle prove già valutati dal giudice di merito.
Artt. 122 e 123 c.p.c.; art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 546 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte
Nel processo tributario l’obbligo di usare l’italiano riguarda gli atti processuali in senso proprio, non i documenti prodotti dalle parti. I documenti in lingua straniera sono utilizzabili; il giudice può disporne la traduzione, ma non è tenuto a farlo in ogni caso.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione non è stato applicato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Massime di principio
- Nei casi di trasferimento verso uno Stato considerato a fiscalità privilegiata, la presunzione interna di residenza in Italia può essere superata con prova contraria; la residenza va però accertata con riferimento al singolo periodo d’imposta e alle circostanze concrete di quell’anno.
- Quando si prospetta una doppia residenza, occorre considerare anche la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile e i suoi criteri di collegamento, tra cui abitazione permanente, centro degli interessi vitali e soggiorno abituale.
- In cassazione vanno impugnate tutte le autonome ragioni che sorreggono la sentenza. Se una ratio decidendi resta senza censura, il ricorso può essere inammissibile anche se contesta un’altra parte della motivazione.
- La denuncia di violazione di legge non permette di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione degli indizi o delle prove: occorre indicare un effettivo errore nell’interpretazione o nell’applicazione della norma.
- La sospensione dei termini d’impugnazione prevista per le liti definibili opera automaticamente se ricorrono le condizioni legali, anche quando il contribuente non abbia presentato domanda di definizione agevolata.
- I documenti in lingua straniera possono essere utilizzati nel processo tributario. La censura sulla loro mancata traduzione deve essere specifica e riferita ai documenti contestati; il giudice può nominare un traduttore, ma non è sempre obbligato a farlo.
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