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Sentenza

Sentenza del 22/04/2024 n. 300 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IVA - rappresentante fiscale - responsabilità - notifica degli atti relativi al contribuente estero

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha ricevuto via PEC una cartella di pagamento riferita a debiti tributari della società estera A G SH.P.K., con la qualifica attribuitale di legale rappresentante fiscale della società estera. Ha eccepito di non essere e non essere mai stata rappresentante fiscale della società estera (produzione di visura storica) e ha chiesto l'annullamento della cartella per inesistenza della notifica e nullità per assenza della qualifica e del titolo a farle gravare debiti di terzi.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato, sulla base della visura dell'Anagrafe Tributaria depositata nel fascicolo, che A G s.r.l. era stata nominata rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 DPR 633/1972 della società estera A G SH.P.K. fin dal 2014, anteriore all'anno d'imposta 2017 oggetto della cartella. Ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (ordinanza n. 29136/2021) che legittima la notifica degli atti impositivi al rappresentante fiscale in Italia. Per le diverse decisioni tra i gradi è stata disposta la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 17, D.P.R. 633/1972

    Consente la nomina di un rappresentante fiscale in Italia per soggetti non residenti; la nomina registrata nell'Anagrafe Tributaria legittima la notifica degli atti tributari al rappresentante in luogo del contribuente estero se la rappresentanza è effettiva per il periodo d'imposta contestato.

  • Cass., ordinanza n. 29136/2021

    Conferma la piena legittimità della notifica degli atti impositivi nei confronti del contribuente estero mediante il rappresentante fiscale nominato in Italia dall'impresa non residente.

Massime di principio

  • Se un soggetto estero ha nominato e registrato un rappresentante fiscale in Italia, le notifiche degli atti tributari possono essere effettuate validamente presso tale rappresentante.
  • La prova della qualità di rappresentante fiscale può essere fornita tramite l'Anagrafe Tributaria o documentazione ufficiale che attesti la nomina; l'esistenza della nomina e la sua data rispetto all'anno d'imposta sono decisive.
  • La cancellazione della società estera dal registro delle imprese estero non invalida automaticamente la rappresentanza fiscale in Italia: occorre dimostrare la revoca della nomina o altro titolo che ne estingua l'efficacia rispetto al periodo imposto.
  • Per impugnare efficacemente la notifica, il destinatario deve produrre prova solida dell'assenza o della revoca del mandato di rappresentanza; mere dichiarazioni senza riscontro documentale sono insufficienti.
  • In caso di esiti diversi tra i gradi di giudizio, i giudici possono compensare le spese processuali; la parte che contesta la validità della notifica dovrebbe chiedere e produrre specifiche verifiche nell'Anagrafe Tributaria e atti di nomina/cessazione.

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