Sentenza del 22/04/2024 n. 10767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2555 c.c. L’atto del 27 dicembre 2012, relativo alla cessione della proprietà superficiaria venticinquennale di un impianto fotovoltaico, era stato riqualificato dall’Ufficio come cessione d’azienda perché, oltre all’impianto e alle attrezzature, sarebbero stati trasferiti diritti e interessi connessi alla convenzione con il G.S.E. Secondo l’Agenzia, l’impianto e il collegamento al cosiddetto conto energia costituivano un insieme organizzato idoneo a sfruttare economicamente la produzione elettrica tramite gli incentivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, le cui decisioni erano conformi sul punto, e non era riconducibile ai motivi ammessi dall’art. 360 c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che l’aggregazione dell’impianto a un rapporto giuridico diretto soltanto a ottenere incentivi economici e condizioni favorevoli di commercializzazione non basta a integrare l’organizzazione richiesta per un’azienda: occorre un complesso di beni organizzato e autonomamente idoneo all’esercizio dell’attività imprenditoriale. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000, oltre € 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 2555 c.c.
L'azienda è il complesso di beni organizzato per l'esercizio di un'impresa ed esige, dunque, un'organizzazione da sola sufficiente all'esercizio dell'attività imprenditoriale e, cioè, alla produzione o commercializzazione di beni o servizi, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la mera aggregazione di un bene ad un rapporto giuridico strumentale alla fruizione di agevolazioni fiscali ed altri vantaggi economici.
Per qualificare un trasferimento come cessione d’azienda non basta trasferire un bene insieme a rapporti o diritti che ne agevolino lo sfruttamento economico. I beni trasferiti devono costituire un’organizzazione autonomamente sufficiente a esercitare un’attività imprenditoriale di produzione o commercializzazione di beni o servizi.
Art. 360 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando la violazione di una norma di legge, tende in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, con sentenze conformi sul punto e, dunque, non censurabili neppure ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Si tratta, dunque, di un motivo non riconducibile a quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve denunciare un vizio riconducibile a uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c. Non è ammissibile presentare come violazione di legge una censura che, nella sostanza, richiede una nuova valutazione dei fatti già accertati dai giudici di merito; nel caso di decisioni conformi, la contestazione non può essere recuperata neppure come vizio motivazionale nei limiti indicati dalla Corte.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza, poiché la ricorrente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La cessione di un impianto con contratti, convenzioni o diritti connessi non costituisce automaticamente cessione d’azienda: occorre verificare se l’insieme trasferito sia organizzato e autonomamente idoneo a svolgere un’attività imprenditoriale.
- Un rapporto che consenta principalmente di accedere a incentivi economici o a condizioni commerciali favorevoli non integra, da solo, il requisito organizzativo dell’azienda, anche se è collegato funzionalmente a un impianto produttivo.
- In cassazione la qualificazione giuridica dei fatti può essere contestata nei limiti dei motivi di legge, ma non è possibile mascherare da violazione normativa una richiesta di nuova valutazione dell’accertamento fattuale compiuto nel merito.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sul fatto, occorre rispettare i limiti più stringenti posti dall’art. 360 c.p.c. alla censura motivazionale; una contestazione fattuale non diventa ammissibile solo perché formulata come errore di diritto.
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