Sentenza del 22/04/2024 n. 10814 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento catastale, notificato il 2 gennaio 2015, che rettificava classamento e rendita. Ha contestato la carenza di motivazione, l’inclusione di beni in numero o consistenza diversi da quelli esistenti, la duplicazione di un cespite e l’inclusione di impianti che riteneva non fissi né incorporati negli immobili. In Cassazione ha inoltre denunciato che il giudice d’appello aveva riesaminato la duplicazione nonostante l’Agenzia avesse riconosciuto l’errore e prestato acquiescenza alla decisione di primo grado; ha censurato la motivazione della sentenza sui criteri e sui dati utilizzati per stimare area parcheggio, area cortilizia, eccedenza di lotto (indicata come pari a 140.741 mq nei motivi di ricorso e a 140.471 mq nella ricostruzione della sentenza), coefficienti di deprezzamento, impianti e numero di laminatoi e forni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: l’Agenzia, chiedendo in appello di confermare l’avviso per € 2.089.063 anziché per l’importo originario di € 2.160.000, aveva riconosciuto la duplicazione del cespite e prestato acquiescenza alla decisione di primo grado su quella parte. La sentenza d’appello, confermando l’avviso senza eliminare il valore duplicato, ha quindi violato gli artt. 112 e 329 c.p.c. Sono stati inoltre accolti, per carenza di motivazione, i profili dei motivi secondo, terzo, quinto, sesto, settimo e nono riguardanti la valutazione delle aree e dell’eccedenza di lotto, i criteri di rendita, i coefficienti di deprezzamento, il valore delle componenti impiantistiche e il numero degli impianti. La motivazione della CTR era apparente: richiamava un orientamento sulla motivazione degli avvisi DOCFA senza confrontarlo con i fatti e con le diverse valutazioni delle parti. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata definitivamente decisa la legittimità dell’accertamento nel merito.
Norme richiamate
Da tale premessa deriva che la sentenza di appello che, in accoglimento dell'appello, ha confermato l'originario avviso senza l'eliminazione del valore corrispondente alla duplicazione in esame, è incorsa in una violazione del combinato disposto degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ.
Il giudice d’appello non può rimettere in discussione un capo della decisione di primo grado che la parte interessata ha accettato, né pronunciarsi oltre i limiti delle impugnazioni. Qui l’Agenzia aveva riconosciuto la duplicazione e chiesto un importo ridotto, sicché la conferma dell’avviso per l’importo originario ha violato tali limiti.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
La contribuente ha invocato la disposizione per contestare la motivazione dell’avviso, ma la Corte non ha deciso autonomamente la relativa censura: i profili concernenti la motivazione della decisione di merito sono stati accolti per l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello e gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Art. 10 del R.D. n. 652 del 1939
La norma è stata richiamata dalla contribuente per contestare l’inclusione degli impianti nella determinazione della rendita; la Corte non ne ha definito l’applicazione sostanziale, avendo accolto il ricorso per la carenza di motivazione della sentenza d’appello e disposto il rinvio.
Art. 244 della legge n. 190 del 2014
La disposizione è stata richiamata dalla contribuente insieme alle norme catastali in relazione all’incidenza degli impianti sulla rendita. La Corte non ha deciso nel merito tale questione, rinviandone l’esame al giudice di secondo grado in diversa composizione.
Artt. 15, 27 e 28 del D.P.R. n. 1142 del 1949
La contribuente li ha invocati per contestare la considerazione degli impianti e il metodo di calcolo delle relative componenti; la Corte non ha stabilito quale metodo estimativo sia corretto, ma ha rilevato l’insufficienza della motivazione della sentenza regionale su tali aspetti.
Massime di principio
- Se una parte riconosce un errore e limita espressamente la propria impugnazione a un importo rettificato, il giudice d’appello deve rispettare l’acquiescenza sul capo non contestato e non può ripristinare la pretesa originaria per la parte riconosciuta come errata.
- Negli accertamenti catastali DOCFA, la motivazione può essere meno articolata quando l’Ufficio accetta gli elementi fattuali indicati dal contribuente e attribuisce una rendita diversa per una valutazione tecnica; se invece contesta i fatti o i beni dichiarati, deve indicare le differenze riscontrate in modo da consentire la difesa e delimitare la controversia.
- Il mero richiamo a un principio giurisprudenziale non basta a motivare la decisione: il giudice deve applicarlo ai dati concreti del caso e chiarire quali presupposti fattuali sostengono la conclusione, soprattutto quando ribalta la decisione di primo grado.
- Quando la Cassazione rileva una motivazione apparente, può cassare con rinvio senza decidere definitivamente la correttezza della rendita o del metodo estimativo; tali questioni devono essere riesaminate dal giudice di rinvio sulla base di una motivazione effettiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2024Sentenza del 22/04/2024 n. 10767 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2024Sentenza del 22/04/2024 n. 10838 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 apr 2024Sentenza del 22/04/2024 n. 298 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 22 apr 2024Sentenza del 22/04/2024 n. 300 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 22 apr 2024Sentenza del 22/04/2024 n. 368 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 22 apr 2024Sentenza del 22/04/2024 n. 293 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →