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Sentenza

Sentenza del 22/04/2024 n. 298 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

DAZI - importazione - sospetto di una frode - occultamento dell'origine cinese delle merci - meri indizi - affidabilità del produttore estero - genuinità del certificato di origine - illegittimità della pretesa erariale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ente impositore rettificava la dichiarazione doganale di importazione e richiedeva il pagamento del dazio antidumping (48,5%) più IVA e l'applicazione di una sanzione amministrativa, sostenendo che l'origine reale delle biciclette fosse la Cina e che l'origine taiwanese fosse occultata. La rettifica si fondava su un Final Report OLAF che evidenziava sospetti e correlazioni tra importazioni dalla Cina ed esportazioni da Taiwan (coinvolgendo intermediari e uno stabilimento di produzione). L'importatrice ha prodotto un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio di Taiwan e un audit indipendente del produttore estero che attestava la capacità produttiva e il processo di assemblaggio in Taiwan.

La decisione

La Corte ha annullato gli atti impugnati (avviso di accertamento/rettifica e atto di irrogazione della sanzione), ritenendo che il sospetto di frode non fosse supportato da prove ma soltanto da meri indizi. È stato ritenuto che: a) la genuinità del Certificato di Origine rilasciato in Taiwan non era stata messa in discussione né dall'OLAF né dall'Ufficio; b) l'Ufficio non aveva attivato la procedura di cooperazione amministrativa prevista dall'art. 59 del Reg. UE 2447/2015 per verificare la genuinità del certificato; c) il report di audit del produttore fornito dall'importatrice dimostrava l'affidabilità e la capacità produttiva dell'impianto taiwanese; d) l'indagine OLAF non si riferiva direttamente e inequivocabilmente alle specifiche importazioni contestate (effettuate nel 2018). Per queste ragioni gli atti sono stati annullati e le spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • art. 303, terzo comma, lett. e), TULD (D.P.R. 43/1973)

    Norma richiamata dall'Ufficio per l'applicazione della sanzione in caso di irregolarità doganali; il giudice ha ritenuto che non sussistessero elementi probatori tali da integrare l'illecito sanzionabile.

  • art. 17, D. Lgs. 472/1997

    Norma che disciplina l'irrogazione delle sanzioni tributarie; richiamata nell'atto sanzionatorio ma il Collegio ha annullato la sanzione per carenza probatoria e per assenza dell'elemento soggettivo.

  • Reg. UE 502/2013

    Regolamento che stabilisce l'antidumping applicabile alle merci in contestazione; l'Ufficio aveva richiesto il dazio antidumping previsto ma il giudice ha ritenuto la pretesa illegittima per mancanza di prova dell'effettiva origine cinese delle merci.

  • art. 119 CDU (Reg. UE 952/2013)

    Principio della buona fede dell'importatore invocato dalla ricorrente: il giudice ha valorizzato la posizione dell'importatore che aveva fornito documentazione probatoria (certificato di origine e audit) e non poteva essere penalizzato senza adeguata verifica da parte dell'Ufficio.

  • art. 59, Reg. UE 2447/2015

    Prevede l'attivazione della cooperazione amministrativa per verificare la genuinità dei certificati di origine. Il Collegio ha censurato l'Ufficio per non aver avviato tale procedura prima di disconoscere il certificato e rettificare la dichiarazione.

Massime di principio

  • Sospetti basati esclusivamente su report generali (es. OLAF) e su indizi non specifici non sono sufficienti per disconoscere l'origine dichiarata di merci: l'amministrazione deve fornire prove concrete riferite alle specifiche spedizioni contestate.
  • La genuinità di un certificato di origine è una questione che richiede l'attivazione della cooperazione amministrativa (art. 59 Reg. 2447/2015) prima di procedere a rettifiche e a pretese erariali.
  • L'importatore in buona fede che allega un certificato di origine regolare e un audit o documentazione che attesti la capacità produttiva del fornitore estero può opporsi efficacemente a rettifiche basate su meri indizi.
  • Le indagini OLAF possono orientare l'attività delle autorità nazionali ma non suppliscono all'onere probatorio dell'amministrazione fiscale/doganale rispetto a singole operazioni di importazione.
  • L'applicazione di dazi antidumping e sanzioni richiede non solo il rilievo di indici di sospetto, ma anche l'accertamento dell'elemento soggettivo e di adeguata prova; in mancanza, gli atti sono annullabili.
  • In situazioni analoghe, le autorità doganali devono esaurire i canali formali di verifica internazionale e motivare specificamente il fondamento probatorio prima di rettificare dichiarazioni doganali e irrogare sanzioni.

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