Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/04/2024 n. 368 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestava alla società l'utilizzo di fatture per prestazioni di sponsorizzazione emesse dalle associazioni sportive K. Club Modena 100 e F.R. Kart per il quinquennio 2010-2014, ritenendole operazioni oggettivamente inesistenti. L'istruttoria evidenziava: mancata produzione del contratto di sponsorizzazione, incongruenze nelle date e nella sede indicate sui documenti, identità materiale dei calendari gara fra diverse sponsorizzazioni, assenza di riscontri online su partecipazioni/gare/piloti, ammissioni del segretario dell'associazione su retrocessioni di somme agli sponsor, consistenti prelevamenti in contanti e versamenti immediati in uscita (somme che transitavano temporaneamente sul conto dell'ente e poi venivano restituite), mancanza di libri sociali e verbali, e investigazioni presso sponsor da cui non è emersa documentazione comprovante le prestazioni. Sulla base di tali elementi l'Ufficio ha emesso avviso di accertamento ritenendo i costi indeducibili ai sensi dell'art.109 T.U.I.R. e l'IVA indetraibile ai sensi della normativa IVA.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Ravenna aveva accolto il ricorso della società; la Direzione Provinciale dell'Agenzia ha impugnato in appello. La Corte regionale d'Appello (Corte tributaria di 2° grado dell'Emilia Romagna, sez. X) ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'Ufficio avesse fornito adeguati elementi (anche presuntivi) idonei a fondare il convincimento sulla fittizietà delle prestazioni e che il giudice di primo grado non avesse motivato adeguatamente perché riteneva insufficienti quegli indici. La sentenza di primo grado è stata annullata; l'accertamento è stato di fatto confermato e la parte soccombente (la società) è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in €5.000,00 oltre accessori di legge per entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992

    Richiamata per censurare la motivazione della sentenza di primo grado: il giudice doveva motivare specificamente il rigetto delle argomentazioni probatorie svolte dall'Amministrazione.

  • Codice di procedura civile

    Richiamato in relazione al principio della motivazione del provvedimento giudiziale e alla necessità di valutare e confutare gli elementi probatori addotti dalle parti.

  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

    I costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili; la Corte ha fatto propri gli effetti fiscali invocati dall'Ufficio in ordine all'indeducibilità dei costi contestati.

  • D.P.R. 633/1972

    Normativa relativa all'IVA e alle condizioni per la detrazione: la Corte ha riconosciuto l'indetraibilità dell'IVA relativa a fatture riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    es. Cass. 2018/17619; Cass. ord. 21/11/2023 n.32217; ord. 26/01/2023; ord. 22/03/2022 n.9304

    Principio consolidato per cui, una volta che l'Amministrazione dimostra (anche tramite presunzioni) l'oggettiva inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione; la mera esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture non sono di per sé sufficienti.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fiscale prospetta l'oggettiva inesistenza di operazioni, può avvalersi di indici e presunzioni (assenza di contratti, incongruenze documentali, prelievi contanti sistematici che seguono i versamenti, mancata presenza documentabile dell'attività svolta) per fondare l'accertamento.
  • In tali contesti l'onere probatorio si inverte: il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettiva esecuzione delle prestazioni contestate mediante prove documentali e materiali robuste (contratti effettivi e datati, documentazione di esecuzione delle prestazioni, riscontri indipendenti quali verbali degli organizzatori, registrazioni di partecipazione, fatture correlate e giustificativi di spesa)
  • La semplice esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'utilizzo di mezzi di pagamento non sono sufficienti a superare le presumptions di fittizietà; servono elementi probatori specifici e congruenti.
  • Segni di anomalia che rafforzano il sospetto di fittizietà includono: ripetuti prelievi in contanti nell'immediato seguito di accrediti, retrocessioni/ammissioni di quote dai rappresentanti dell'ente, assenza di tracce pubbliche o informative dell'attività dichiarata (siti, classifiche, partecipazioni), discrepanze nelle sedi e nelle date indicate sui documenti.
  • Per gli enti/associazioni che erogano prestazioni a soggetti terzi, è essenziale tenere e conservare libri sociali, verbali, contratti e documentazione di spesa (ricevute, fatture fornitore con evidenze di esecuzione, prove fotografiche datate e geolocalizzate se rilevanti) per poter dimostrare l'effettiva attività in caso di controllo.
  • In caso di contestazione è utile ottenere e conservare riscontri da terzi (organizzatori di eventi, sponsor terzi, conferme di presenza, materiale promozionale effettivamente distribuito) che possano confermare la concreta esecuzione della prestazione.
  • La mancanza di una motivazione adeguata del giudice di primo grado nel valutare e confutare le presunzioni amministrative può essere motivo di riforma in appello: i giudici devono analizzare e spiegare perché ritengono insufficienti i singoli indici posti dall'Ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.