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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09310/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una pluralità di lavoratori che, per molti anni, erano stati utilizzati presso un ente pubblico mediante contratti di somministrazione a termine, inizialmente ai sensi della l. n. 196 del 1997 e poi del d.lgs. n. 276 del 2003, sempre per le medesime mansioni e con il medesimo inquadramento. La Corte di merito aveva ritenuto che tale utilizzo avesse in sostanza mascherato un reclutamento straordinario non consentito, anche perché il personale era stato selezionato direttamente dall'ente e non dalla società somministratrice, con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno. L'ente ricorrente ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione delle norme sulla somministrazione e sul lavoro flessibile nella P.A., sostenendo che la somministrazione non richieda necessariamente esigenze temporanee e contestando l'accertamento della continuità del rapporto; con il terzo ha censurato la disciplina usata per il risarcimento e la quantificazione del danno, richiamando anche l'art. 2043 c.c. e l'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi nella parte in cui denunciavano violazioni di legge, richiamando il principio secondo cui, nell'ambito della pubblica amministrazione, la somministrazione a tempo determinato è legittima solo se non elude la natura temporanea del lavoro tramite agenzia; nel caso concreto, dalla sentenza di appello emergeva un utilizzo protratto per circa dieci anni, con le stesse mansioni, in modo incompatibile con la temporaneità e tale da aggirare l'obbligo del pubblico concorso. Ha dichiarato inammissibili le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché non ricorrevano i presupposti per il vizio motivazionale e perché tendevano a una rivalutazione del merito e dei documenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente utilizzato, per il risarcimento, il parametro dell'art. 32 l. n. 183 del 2010, e che la contestazione investiva solo la quantificazione del danno, profilo riservato al merito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276 del 2003

    Per la somministrazione a termine nella pubblica amministrazione va valorizzata la temporaneità dell'esigenza, in coerenza con la disciplina del lavoro flessibile e con l'interpretazione conforme al diritto UE; non è consentito usare lo schema per eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Le forme flessibili di lavoro nella P.A. richiedono esigenze temporanee; la somministrazione a termine è legittima solo se non maschera un impiego stabile o non temporaneo.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato insieme alle altre norme sulla somministrazione; la censura dell'ente è stata respinta perché il giudice di merito aveva correttamente ravvisato l'illegittimità dell'uso protratto e non temporaneo dello schema.

  • art. 1, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato per contestare la disciplina applicata; la Corte ha escluso che le doglianze imponessero una diversa soluzione, poiché il punto decisivo era la temporaneità effettiva dell'utilizzo.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    Norma richiamata nel ricorso, ma le censure sono state respinte perché incentrate su una rivalutazione del merito e non su un errore di diritto.

  • art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato tra le norme invocate dall'ente; la Corte ha ribadito che il problema era l'elusione della temporaneità e non la mera astratta possibilità di ricorrere a forme flessibili.

  • art. 1, commi 40 e 42, l. n. 247 del 2007

    Richiamata quale norma contestata nel ricorso; non ha inciso sull'esito, poiché il ricorso è stato rigettato e le critiche sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 97 Cost.

    Il protratto impiego di lavoratori somministrati per anni, con selezione di fatto diretta da parte dell'ente, è stato ritenuto idoneo ad aggirare l'obbligo del pubblico concorso.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha integrato la motivazione della sentenza di appello nei termini ritenuti corretti, senza cassare la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le doglianze per violazione di legge sono state disattese perché infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché non erano dedotti validamente i presupposti del vizio motivazionale e perché si tendeva a riesaminare il merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire all'orientamento giurisprudenziale precedente.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    È stato ritenuto correttamente utilizzato dalla Corte di merito come parametro per il risarcimento del danno.

  • art. 18 Statuto dei lavoratori

    Il giudice di primo grado aveva utilizzato questo parametro, ma la Corte di appello lo ha sostituito con quello corretto dell'art. 32 l. n. 183 del 2010.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente alla quantificazione del danno più che al criterio giuridico applicato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non investisse un errore di riparto dell'onere probatorio, bensì il merito della liquidazione del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella pubblica amministrazione la somministrazione di lavoro a termine è legittima solo se realmente funzionale a un'esigenza temporanea e non quando sia utilizzata per coprire stabilmente fabbisogni ordinari o per aggirare il concorso pubblico.
  • L'accertamento della protrazione per anni, con svolgimento delle stesse mansioni e medesimo inquadramento, può essere valorizzato dal giudice di merito come indice decisivo dell'elusione della temporaneità richiesta dalla disciplina del lavoro flessibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione del vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei documenti già scrutinati dai giudici di merito.
  • La censura sulla quantificazione del danno è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira soltanto a contestare la misura liquidata dal giudice di merito senza denunciare l'erroneità del criterio giuridico applicato.
  • Per il risarcimento conseguente all'illegittimo ricorso a contratti flessibili nella P.A. può trovare applicazione il parametro legale previsto per le conseguenze economiche dell'illegittimità del termine, ove ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità il criterio corretto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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