Cassazione Civile, Ordinanza n. 01319/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
A seguito di verifica fiscale conclusa con PVC, l'Amministrazione finanziaria notificava alla società fallita diversi atti relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004: avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e altre imposte, nonché atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per l'utilizzo di lavoratori irregolari, omesso versamento di ritenute e indebita detrazione IVA. La pretesa erariale si fondava sull'assunto che alcuni contratti formalmente qualificati come appalti di servizi con cooperative terze fossero in realtà somministrazioni illecite di manodopera, poiché i lavoratori sarebbero stati sostanzialmente inseriti nell'organizzazione della società contribuente e soggetti al suo potere direttivo. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente; la CTR del Lazio aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 2727 ss. c.c., per avere la CTR omesso di verificare l'assolvimento dell'onere della prova contraria da parte della contribuente a fronte delle presunzioni raccolte dall'Ufficio; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul secondo motivo ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva ricostruito in modo chiaro il quadro normativo sull'appalto genuino e aveva indicato gli indici fattuali valorizzati per ritenere genuini i rapporti contrattuali; la frase finale circa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori è stata giudicata meramente pleonastica e non incidente sulla ratio decidendi. Sul primo motivo ha affermato che dalla sentenza impugnata non emergeva alcuna violazione delle regole sull'onere della prova o sul ragionamento presuntivo, poiché il giudice di merito aveva valutato complessivamente gli elementi di causa, esplicitando sia le risultanze positive sia gli eventuali elementi idonei a fondare presunzioni contrarie. La Corte ha richiamato il principio del libero convincimento del giudice e il limite del sindacato di legittimità, che non consente una rivisitazione del merito probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite; è stato inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che la CTR l'abbia violata, avendo valutato gli elementi probatori complessivamente.
Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni; la Corte ritiene non violato il regime delle presunzioni, poiché il giudice di merito ha motivato logicamente sulle risultanze istruttorie.
Invocati dal ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte ne esclude la falsa applicazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, poi respinto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo relativo al vizio di motivazione apparente, poi respinto.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per l'ordine logico-giuridico di trattazione dei motivi, con priorità del vizio di motivazione.
art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
È la disposizione utilizzata dalla CTR per definire i criteri dell'appalto genuino; la Corte ne conferma l'applicazione secondo il criterio dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore e dell'assunzione del rischio d'impresa.
Richiamato nel contesto del libero convincimento; la Corte ribadisce che la sua violazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
Richiamato nel contesto del libero convincimento; la Corte ribadisce che la sua violazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione alla ricorrente, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- In tema di appalto di servizi, la genuinità del contratto va verificata in base all'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore, all'esercizio del potere direttivo sui propri dipendenti, all'impiego di mezzi propri e all'assunzione del rischio d'impresa; se tali elementi difettano e il potere organizzativo e direttivo resta al committente, può configurarsi interposizione illecita di manodopera.
- La contestazione della motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esponga in modo chiaro il quadro normativo, individui gli indici fattuali posti a base della decisione e renda comprensibile il percorso logico seguito, anche se contenga un passaggio finale non decisivo o meramente pleonastico.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni non può essere ravvisata soltanto perché il giudice abbia valorizzato alcuni elementi probatori anziché altri: occorre che risulti una reale errata ripartizione dell'onere probatorio o un uso giuridicamente scorretto della prova presuntiva.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito; è sufficiente che la sentenza di merito dia conto, anche implicitamente, degli elementi ritenuti decisivi e del loro apprezzamento complessivo.
- La qualificazione di un contratto come appalto genuino o interposizione illecita dipende da una verifica in concreto della struttura dell'operazione e non dal solo nomen iuris attribuito dalle parti.
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