Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01319/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

A seguito di verifica fiscale conclusa con PVC, l'Amministrazione finanziaria notificava alla società fallita diversi atti relativi agli anni d'imposta 2003 e 2004: avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e altre imposte, nonché atti di contestazione e irrogazione di sanzioni per l'utilizzo di lavoratori irregolari, omesso versamento di ritenute e indebita detrazione IVA. La pretesa erariale si fondava sull'assunto che alcuni contratti formalmente qualificati come appalti di servizi con cooperative terze fossero in realtà somministrazioni illecite di manodopera, poiché i lavoratori sarebbero stati sostanzialmente inseriti nell'organizzazione della società contribuente e soggetti al suo potere direttivo. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente; la CTR del Lazio aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 2727 ss. c.c., per avere la CTR omesso di verificare l'assolvimento dell'onere della prova contraria da parte della contribuente a fronte delle presunzioni raccolte dall'Ufficio; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul secondo motivo ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva ricostruito in modo chiaro il quadro normativo sull'appalto genuino e aveva indicato gli indici fattuali valorizzati per ritenere genuini i rapporti contrattuali; la frase finale circa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori è stata giudicata meramente pleonastica e non incidente sulla ratio decidendi. Sul primo motivo ha affermato che dalla sentenza impugnata non emergeva alcuna violazione delle regole sull'onere della prova o sul ragionamento presuntivo, poiché il giudice di merito aveva valutato complessivamente gli elementi di causa, esplicitando sia le risultanze positive sia gli eventuali elementi idonei a fondare presunzioni contrarie. La Corte ha richiamato il principio del libero convincimento del giudice e il limite del sindacato di legittimità, che non consente una rivisitazione del merito probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite; è stato inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che la CTR l'abbia violata, avendo valutato gli elementi probatori complessivamente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle presunzioni; la Corte ritiene non violato il regime delle presunzioni, poiché il giudice di merito ha motivato logicamente sulle risultanze istruttorie.

  • artt. 2727 ss. c.c.

    Invocati dal ricorrente per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte ne esclude la falsa applicazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, poi respinto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo relativo al vizio di motivazione apparente, poi respinto.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per l'ordine logico-giuridico di trattazione dei motivi, con priorità del vizio di motivazione.

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    È la disposizione utilizzata dalla CTR per definire i criteri dell'appalto genuino; la Corte ne conferma l'applicazione secondo il criterio dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore e dell'assunzione del rischio d'impresa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del libero convincimento; la Corte ribadisce che la sua violazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del libero convincimento; la Corte ribadisce che la sua violazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione alla ricorrente, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di appalto di servizi, la genuinità del contratto va verificata in base all'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore, all'esercizio del potere direttivo sui propri dipendenti, all'impiego di mezzi propri e all'assunzione del rischio d'impresa; se tali elementi difettano e il potere organizzativo e direttivo resta al committente, può configurarsi interposizione illecita di manodopera.
  • La contestazione della motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esponga in modo chiaro il quadro normativo, individui gli indici fattuali posti a base della decisione e renda comprensibile il percorso logico seguito, anche se contenga un passaggio finale non decisivo o meramente pleonastico.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulle presunzioni non può essere ravvisata soltanto perché il giudice abbia valorizzato alcuni elementi probatori anziché altri: occorre che risulti una reale errata ripartizione dell'onere probatorio o un uso giuridicamente scorretto della prova presuntiva.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito; è sufficiente che la sentenza di merito dia conto, anche implicitamente, degli elementi ritenuti decisivi e del loro apprezzamento complessivo.
  • La qualificazione di un contratto come appalto genuino o interposizione illecita dipende da una verifica in concreto della struttura dell'operazione e non dal solo nomen iuris attribuito dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiProcesso civileTributiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.