Cassazione Civile, Ordinanza n. 16573/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da una condanna al pagamento di contributi previdenziali, pari a Euro 169.581, pronunciata nei confronti della società appaltatrice ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, in relazione a rapporti di appalto intercorsi con una società committente qualificata come società a partecipazione pubblica soggetta al codice dei contratti pubblici. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo applicabile la responsabilità solidale del committente, escludendo che l'azione dell'ente previdenziale fosse soggetta al termine decadenziale biennale e valorizzando, ai fini della prova del credito, il verbale di accertamento dell'INPS e le testimonianze raccolte. La società ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 29 del d.lgs. 276/2003, per avere affermato la responsabilità solidale del committente nonostante la natura pubblica della società; (2) violazione dell'art. 29, comma 2, per avere escluso la decadenza dell'ente previdenziale dall'azione diretta verso il committente; (3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 246 c.p.c., per avere attribuito valore probatorio al verbale ispettivo e ritenuto assolto l'onere della prova malgrado asserite lacune istruttorie, tra cui la mancata escussione dei lavoratori interessati e la sola audizione degli ispettori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 si applica ai soggetti privati, anche se società partecipate pubbliche assoggettate al codice dei contratti pubblici, mentre resta esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001. Ha respinto il secondo motivo affermando la continuità con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine decadenziale di due anni previsto dalla versione originaria dell'art. 29, comma 2, non si applica all'azione dell'ente previdenziale nei confronti del committente, che resta soggetta al solo termine di prescrizione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché privo di specifiche violazioni di legge e, nella sostanza, diretto a contestare la valutazione del materiale istruttorio e a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione. È stato disposto nulla per le spese, poiché le parti intimate non hanno svolto difese, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dell'appaltatore si applica anche al soggetto privato partecipato pubblicamente e assoggettato al codice dei contratti pubblici; il termine decadenziale biennale previsto nella formulazione originaria non è opponibile all'azione dell'ente previdenziale, che resta soggetta alla prescrizione.
La disciplina di esclusione della responsabilità solidale richiamata dalla giurisprudenza riguarda le pubbliche amministrazioni in senso proprio.
art. 3 Cost.
La diversa disciplina tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati/enti aggiudicatori non è ritenuta irragionevole, in ragione della diversità delle situazioni e delle modalità di selezione del contraente.
Il ricorrente invoca la violazione dell'onere della prova, ma la Corte non ravvisa un errore di riparto probatorio.
La doglianza non evidenzia una violazione dei criteri legali di valutazione della prova, ma mira a censurare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La censura richiama l'idoneità testimoniale, ma non conduce a una cassazione della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze di legge sono respinte perché la sentenza di merito è coerente con il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è consentito in cassazione un sindacato volto a rivalutare il merito o a dedurre un vizio motivazionale oltre i limiti attuali della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di appalto, la responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 si applica anche ai soggetti privati che operano come enti aggiudicatori e siano partecipati da capitale pubblico, purché non si tratti di pubbliche amministrazioni in senso proprio.
- La diversa disciplina tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati/enti aggiudicatori non viola il principio di eguaglianza, poiché la tutela del lavoratore è strutturata in modo diverso a seconda della procedura di selezione del contraente e del contesto dell'appalto.
- L'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi nei confronti del committente non è soggetta al termine decadenziale biennale previsto dalla disciplina dell'appalto, ma al solo termine di prescrizione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di riesame del merito e della valutazione delle prove.
- Il verbale ispettivo e le risultanze testimoniali possono essere valorizzati dal giudice di merito ai fini della prova del credito contributivo, e la loro valutazione non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura del fatto.
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