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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16547/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da un lungo contenzioso di lavoro tra un’università statale e alcuni suoi dipendenti, dapprima inquadrati come lettori di madre lingua e poi come collaboratori ed esperti linguistici. Nel giudizio principale la Corte d’appello aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto a percepire un trattamento economico parametrato all’80% della retribuzione del professore associato a tempo definito anche per il periodo successivo al giudicato formatosi tra le parti, condannando l’università al pagamento delle differenze retributive. L’università aveva poi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 19028/2022. Contro tale ordinanza l’ente ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo un preteso errore di fatto: la Corte avrebbe ritenuto inesistente l’autorizzazione del consiglio di amministrazione al ricorso al patrocinio di liberi professionisti, mentre tale autorizzazione sarebbe stata, secondo la ricorrente, pacificamente esistente e non controversa. I controricorrenti hanno resistito sostenendo l’inammissibilità della revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l’ordinanza impugnata non si fondasse sulla inesistenza in sé della deliberazione autorizzativa, ma sulla mancata produzione in giudizio dell’idonea documentazione richiesta per la valida proposizione del ricorso per cassazione da parte di un’università che intenda avvalersi di avvocati del libero foro. La successiva produzione, con il ricorso per revocazione, di una delibera del 2010 non era idonea a dimostrare l’errore di fatto denunciato, perché si trattava di documento nuovo e comunque non specificamente riferito al giudizio di cassazione in questione. La Corte ha inoltre ribadito che, per le università statali, la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato richiede una specifica e motivata deliberazione dell’ente e la sua produzione in giudizio; la relativa irregolarità della procura speciale è rilevabile d’ufficio e non è sanabile con ratifica successiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese nei confronti dei controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione decisivo, non una questione di diritto o di valutazione del giudice.

  • art. 365 c.p.c.

    la procura speciale per il ricorso per cassazione integra un requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    il giudice di cassazione può e deve verificare d’ufficio la regolarità della procura speciale.

  • art. 125 c.p.c.

    la procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione, per la sua specialità, non è suscettibile di sanatoria o ratifica successiva.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • legge n. 63 del 2004

    richiamata come normativa sopravvenuta sul rapporto dei collaboratori linguistici, ma nel caso ritenuta non decisiva rispetto al tema processuale della revocazione.

  • legge n. 236 del 1995

    richiamata dalla Corte d’appello nel precedente giudizio sul rapporto di lavoro e sulla nuova figura del collaboratore linguistico.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo per un errore di fatto consistito in una falsa percezione degli atti o documenti, non per contestare l’interpretazione giuridica della decisione o la valutazione compiuta dal giudice.
  • Quando la validità del ricorso per cassazione dipende da una procura speciale o da un’autorizzazione dell’ente, la relativa documentazione deve risultare tempestivamente prodotta agli atti; la sua mancanza in fascicolo integra un vizio rilevabile d’ufficio e impedisce di fondare la revocazione su una successiva produzione documentale.
  • Per le università statali che derogano al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e si avvalgono di avvocati del libero foro è necessaria una deliberazione specifica e motivata dell’organo competente, da produrre in giudizio, quale presupposto di ammissibilità dell’impugnazione.
  • Le irregolarità della procura speciale per il ricorso per cassazione non sono sanabili con ratifica successiva, a differenza di quanto può avvenire in altri casi di procura nel processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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