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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16532/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di un militare rimasto ferito durante un'esercitazione di addestramento per lo scoppio di un'ogiva, dei benefici previsti per i soggetti equiparati a vittime del dovere. La corte d'appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, dichiarando il diritto ai benefici per una menomazione valutata nella misura del 50% e con invalidità complessiva del 72%, con conseguenti obblighi in capo all'amministrazione militare. Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, dell'art. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato particolari condizioni ambientali e operative, nonostante si trattasse di un rischio tipico dell'esercitazione a fuoco; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 5 e 6 della l. n. 206 del 2004, dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006 e dell'art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, contestando l'applicazione del criterio dell'invalidità complessiva anziché della sola invalidità permanente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il consolidato orientamento già richiamato, i benefici per il personale militare spettano quando l'infortunio si verifichi nello svolgimento di compiti rientranti nella normale attività d'istituto ma aggravati da circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ordinario dell'ambiente militare; nel caso concreto la valutazione della corte d'appello è stata ritenuta conforme a tale principio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la disciplina di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 opera in funzione selettivo-regolativa e impone di parametrare i benefici alla percentuale di invalidità complessiva, da determinarsi con i criteri medico-legali del d.P.R. n. 181 del 2009. Le spese sono state compensate per la novità della questione e per l'intervento nomofilattico sopravvenuto in corso di causa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di benefici per vittime del dovere ed equiparati, il diritto sussiste quando l'infortunio del militare si inserisca nello svolgimento di compiti istituzionali ma sia reso più grave dalla presenza di circostanze o eventi straordinari, diversi dal rischio tipico e ordinario proprio dell'attività militare.
  • La mera riconducibilità dell'evento al rischio dell'esercitazione non esclude il beneficio se, in concreto, l'episodio presenti un fattore ulteriore e straordinario rispetto alla normale pericolosità dell'attività.
  • Ai fini della liquidazione dei benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere e categorie equiparate, il parametro di riferimento è la percentuale di invalidità complessiva e non la sola invalidità permanente astrattamente considerata.
  • La quantificazione dell'invalidità complessiva va effettuata secondo i criteri medico-legali previsti dalla disciplina regolamentare richiamata dalla legge.
  • Le norme sul contributo unificato non si applicano alle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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