Cassazione Civile, Ordinanza n. 16532/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (militare)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di un militare rimasto ferito durante un'esercitazione di addestramento per lo scoppio di un'ogiva, dei benefici previsti per i soggetti equiparati a vittime del dovere. La corte d'appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, dichiarando il diritto ai benefici per una menomazione valutata nella misura del 50% e con invalidità complessiva del 72%, con conseguenti obblighi in capo all'amministrazione militare. Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, dell'art. 1 del d.P.R. n. 243 del 2006 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato particolari condizioni ambientali e operative, nonostante si trattasse di un rischio tipico dell'esercitazione a fuoco; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 5 e 6 della l. n. 206 del 2004, dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006 e dell'art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, contestando l'applicazione del criterio dell'invalidità complessiva anziché della sola invalidità permanente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il consolidato orientamento già richiamato, i benefici per il personale militare spettano quando l'infortunio si verifichi nello svolgimento di compiti rientranti nella normale attività d'istituto ma aggravati da circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ordinario dell'ambiente militare; nel caso concreto la valutazione della corte d'appello è stata ritenuta conforme a tale principio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la disciplina di cui all'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 opera in funzione selettivo-regolativa e impone di parametrare i benefici alla percentuale di invalidità complessiva, da determinarsi con i criteri medico-legali del d.P.R. n. 181 del 2009. Le spese sono state compensate per la novità della questione e per l'intervento nomofilattico sopravvenuto in corso di causa.
Norme richiamate
art. 1, commi 563 e 564, L. 23 dicembre 2005, n. 266
I benefici spettano al militare ferito con esiti permanenti quando l'attività istituzionale sia stata svolta in presenza di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ordinario dell'ambiente militare.
art. 1, d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
È richiamato come norma attuativa del sistema dei benefici per vittime del dovere ed equiparati.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici.
artt. 5 e 6, L. 3 agosto 2004, n. 206
L'art. 6, comma 1, ha funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa e impone il parametro dell'invalidità complessiva.
art. 4, d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
Richiamato come norma attuativa per la determinazione dei benefici e dei criteri di valutazione.
art. 4, d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181
I criteri medico-legali previsti da questa disposizione devono essere utilizzati per quantificare la percentuale di invalidità complessiva.
artt. 3 e 4, d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181
Stabiliscono i criteri medico-legali per la quantificazione dell'invalidità complessiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 564, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Il beneficio è correlato a eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico militare.
Massime di principio
- In tema di benefici per vittime del dovere ed equiparati, il diritto sussiste quando l'infortunio del militare si inserisca nello svolgimento di compiti istituzionali ma sia reso più grave dalla presenza di circostanze o eventi straordinari, diversi dal rischio tipico e ordinario proprio dell'attività militare.
- La mera riconducibilità dell'evento al rischio dell'esercitazione non esclude il beneficio se, in concreto, l'episodio presenti un fattore ulteriore e straordinario rispetto alla normale pericolosità dell'attività.
- Ai fini della liquidazione dei benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere e categorie equiparate, il parametro di riferimento è la percentuale di invalidità complessiva e non la sola invalidità permanente astrattamente considerata.
- La quantificazione dell'invalidità complessiva va effettuata secondo i criteri medico-legali previsti dalla disciplina regolamentare richiamata dalla legge.
- Le norme sul contributo unificato non si applicano alle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.
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