Cassazione Civile, Ordinanza n. 16577/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a cartella esattoriale proposta da un avvocato nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per crediti contributivi pretesi dall'ente. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato prescritti i crediti. In appello, promosso dalla Cassa, la Corte territoriale ha invece dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e ha rimesso d'ufficio la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ritenendo che, poiché l'opposizione conteneva anche censure sui vizi formali della cartella, il contraddittorio dovesse essere integrato anche nei confronti dell'ente della riscossione (all'epoca Equitalia s.p.a.). Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 e degli artt. 102 e 354 c.p.c., sostenendo che non esiste alcun obbligo di notifica al concessionario della riscossione e che non ricorreva un litisconsorzio necessario; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., deducendo che il motivo di opposizione relativo ai vizi formali della cartella era stato rinunciato e comunque non riproposto in appello. Prima della decisione il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta transazione tra le parti sulla complessiva posizione contributiva; la controparte ha accettato la rinuncia e ha concordato sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta a seguito di transazione tra le parti e accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
la Corte d'appello aveva fatto applicazione di questa norma per rimettere la causa al primo giudice dopo aver ravvisato una nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio.
art. 380 bis1, secondo comma c.p.c.
richiamato per indicare il termine riservato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale del primo motivo di ricorso, dedotto come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base formale del secondo motivo di ricorso, dedotto come error in procedendo.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
invocato dal ricorrente per sostenere che nel caso di opposizione a cartella esattoriale non sussisterebbe un obbligo di notifica o chiamata in giudizio del concessionario della riscossione.
richiamato dal ricorrente per escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario con l'ente della riscossione.
richiamati dal ricorrente per contestare l'ultrapetizione o l'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il motivo sui vizi formali della cartella fosse stato rinunciato e non riproposto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ribadisce che l'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, intervenuta per effetto di transazione e accettata dalla controparte, il processo va dichiarato estinto.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto quando il ricorso per cassazione viene rinunciato, perché la previsione è eccezionale e si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando la controversia è definita per rinuncia agli atti, le questioni di merito e di rito dedotte nei motivi di ricorso restano assorbite dalla declaratoria di estinzione.
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