Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16522/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine da un giudizio di lavoro nel quale il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda della lavoratrice volta a ottenere il riconoscimento di un superiore inquadramento professionale e le conseguenti differenze retributive. La corte d'appello aveva respinto l'appello del datore di lavoro. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, affermando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La parte intimata non si costituiva nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., in quanto formulata in atto univocamente abdicativo. Ne è derivato l'effetto estintivo del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stato provveduto sulle spese, perché la parte intimata non si era costituita, e non è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendosi insussistenti i relativi presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se rituale e contenuta in atto univocamente abdicativo, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso produce l'effetto estintivo del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando non sussistono i relativi presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo chiaro e rituale, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di una decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere posto a carico della parte rinunciante se mancano i presupposti processuali richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.