Cassazione Civile, Ordinanza n. 16539/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto a percepire l’indennità di mobilità. In un precedente giudizio il lavoratore aveva ottenuto una sentenza che gli riconosceva il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità; successivamente aveva presentato domanda amministrativa all’INPS per la prestazione. La Corte d’appello aveva confermato la condanna dell’INPS al pagamento, ritenendo che la precedente decisione avesse accertato l’an debeatur della prestazione e che, quindi, l’INPS non potesse più opporre la decadenza per tardiva presentazione della domanda. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 12, L. n. 223/1991 e 73, comma 2 e 129, comma 5 del R.D.L. n. 1827/1935, sostenendo che il termine decadenziale di 68 giorni per la domanda di indennità di mobilità dovesse decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro/licenziamento e non dalla pubblicazione della sentenza che aveva accertato il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza richiamata, la domanda di indennità di mobilità deve essere proposta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro anche se il lavoratore abbia dovuto prima ottenere una sentenza che gli riconosca il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità; inoltre il termine decadenziale è sì rilevabile in ogni stato e grado, ma resta fermo il limite del giudicato. Tuttavia, la ratio decidendi della sentenza impugnata era diversa: la Corte d’appello aveva fondato il rigetto dell’eccezione dell’INPS sul fatto che la precedente sentenza aveva già statuito sull’an del diritto all’indennità di mobilità, impedendo di rimettere in discussione quel profilo nel nuovo giudizio. Il motivo del ricorso non ha aggredito tale autonoma ratio, limitandosi a insistere sulla decorrenza del termine di decadenza; per questo è stato ritenuto inammissibile. Le spese sono state poste a carico dell’INPS ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 12, L. n. 223/1991
La Corte richiama la disposizione nel quadro del termine decadenziale per la domanda di indennità di mobilità, ma precisa che il motivo non coglie la reale ratio della sentenza impugnata.
art. 73, comma 2, R.D.L. n. 1827/1935
Norma evocata dal ricorrente per sostenere la decorrenza del termine decadenziale dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 129, comma 5, R.D.L. n. 1827/1935
Norma evocata dal ricorrente nel medesimo quadro della decadenza dalla prestazione previdenziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei giudizi di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non colpisca la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limiti a riproporre censure difensive già svolte nei gradi di merito o a discutere una questione diversa da quella decisiva.
- Il termine decadenziale per la domanda di indennità di mobilità decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro anche se il lavoratore abbia dovuto ottenere previamente una sentenza che accerti il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità.
- La decadenza può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, ma non può superare il limite del giudicato formatosi su una precedente statuizione che abbia già definito l’an del diritto alla prestazione.
- Quando una precedente sentenza abbia già accertato il presupposto sostanziale del diritto, il giudizio successivo non può riaprire la contestazione su quell’an se tale punto è coperto da giudicato.
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