Cassazione Civile, Ordinanza n. 21513/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza civile. La contribuente aveva ottenuto in appello l’annullamento della pretesa per intervenuta prescrizione del credito, ritenendo che il termine decennale per la riscossione decorresse dalla notifica dell’avviso di liquidazione e che, tenendo conto anche di una sospensione legislativa dei termini, la cartella notificata nel 2018 fosse tardiva. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione non dovesse decorrere dalla semplice notifica dell’avviso di liquidazione, ma dal momento in cui l’atto impositivo diveniva definitivo, cioè dalla scadenza del termine di 60 giorni senza impugnazione. In sostanza, la ricorrente contestava il dies a quo individuato dal giudice di merito e chiedeva che fosse riconosciuta la tempestività della cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché aveva erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione nella data di notifica dell’avviso di liquidazione. La Cassazione ha invece affermato che, per il credito d’imposta di registro definitivamente accertato, la prescrizione decennale decorre dalla definitività della pretesa, che si verifica allo spirare del termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso se questo non viene impugnato. Applicando tale criterio, la cartella notificata il 9 agosto 2018 è risultata tempestiva. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dell’imposta di registro, il termine inizia quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato
Richiamato per individuare il termine di definitività dell’atto impositivo non impugnato entro 60 giorni.
art. 78 d.p.r. n. 131 del 1986
Il credito dell’Amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
art. 76 d.p.r. n. 131 del 1986
È stato escluso che trovi applicazione alla riscossione del credito definitivamente accertato, trattandosi di termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo.
d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25
È stato ritenuto non applicabile alla riscossione dell’imposta di registro nel caso esaminato.
d.lgs. n. 46 del 1999, art. 23
Richiamato per escludere l’estensione all’imposta di registro delle disposizioni sulla riscossione a titolo provvisorio e sui termini di decadenza previste per altri tributi, in particolare l’IVA.
L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 618 e 623
Richiamata per il periodo di sospensione dei termini considerato nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, il credito dell’amministrazione si prescrive in dieci anni ai sensi dell’art. 78 d.p.r. n. 131 del 1986.
- Il dies a quo della prescrizione non coincide con la mera notifica dell’avviso di liquidazione, ma con il momento in cui la pretesa tributaria diviene definitiva, cioè allo scadere del termine di 60 giorni per impugnarla se non viene proposta opposizione.
- Per la riscossione dell’imposta di registro definitivamente accertata non trovano applicazione né il termine triennale di decadenza previsto per l’esercizio del potere impositivo né i termini decadenziali della riscossione previsti per altri tributi specificamente disciplinati.
- Nel calcolo della tempestività della cartella devono essere considerati gli eventuali periodi di sospensione legale dei termini di prescrizione.
- Se la cartella di pagamento è notificata entro il termine di prescrizione così calcolato, l’eccezione di prescrizione deve essere respinta.
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