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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29371/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva proceduto alla rideterminazione della classe e della rendita catastale di un immobile sito in Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004, relativo alla microzona 20 - Salario Trieste. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, ritenendo che i motivi di gravame fossero del tutto estranei alle caratteristiche dell’immobile e fondati su un modello standardizzato di ricorso, senza specifica confutazione delle deduzioni della contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 D.Lgs. 546/1992, sostenendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004 e dei principi in tema di motivazione degli atti catastali, nonché dell’art. 2697 c.c., affermando la legittimità e sufficienza della motivazione dell’avviso di classamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l’Agenzia non aveva trascritto integralmente né allegato l’atto di appello, limitandosi a richiamare una parte della motivazione della sentenza impugnata, senza consentire alla Corte il controllo necessario sulla fondatezza della censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in contrasto con un orientamento consolidato della Corte in materia di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004: non è sufficiente un richiamo al solo rapporto tra valori di mercato e catastali della microzona e allo scostamento statistico, occorrendo l’indicazione degli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sulle caratteristiche della singola unità immobiliare. La Corte ha quindi confermato l’esito della decisione di merito; nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre rilevato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello, la cui dedotta violazione non è stata scrutinata nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 53 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla forma e contenuto dell’appello nel processo tributario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma sul vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1 c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo che si poneva in contrasto con orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    Norma che legittima la revisione del classamento catastale; la Corte ribadisce che la motivazione dell’atto deve indicare gli elementi concreti relativi alla microzona e alla singola unità immobiliare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via accessoria dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, senza incidere sull’esito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare in modo completo e autosufficiente il contenuto dell’atto di gravame, indicando dove esso sia stato prodotto nel giudizio di merito, così da consentire il controllo ex actis della censura.
  • Il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito in presenza di un dedotto error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di specificare, nel ricorso, il contenuto della critica e i fatti processuali posti a base dell’errore denunciato.
  • In materia di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l’atto non è congruamente motivato se si limita a richiamare lo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona rispetto al dato medio comunale, senza indicare gli elementi concreti che hanno interessato la microzona e il loro specifico riflesso sul classamento della singola unità immobiliare.
  • Quando una censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte e non offre una critica idonea a superarlo, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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