Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30238/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto a un'istanza di rimborso dell'IRPEF ritenuta indebitamente versata su una pensione integrativa di un ex dipendente pubblico. Il contribuente aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo applicabile alla pensione integrativa il regime fiscale introdotto dal d.lgs. n. 252/2005, art. 11, comma 6, nella misura del 15%, anche in assenza dei provvedimenti attuativi, e reputando sufficiente la quantificazione dell'istanza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sul rimborso ex artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973 e art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l'improponibilità della domanda per impossibilità di formare un silenzio-rifiuto su un'istanza generica e non quantificata; 2) violazione dell'art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005 e dell'art. 64, comma 2, l. n. 144/1999, per errata interpretazione dell'efficacia intertemporale della nuova disciplina; 3) violazione dell'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, per avere la CTR ritenuto irrilevante che il contribuente fosse ex dipendente pubblico. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato atto di rinuncia al rimborso e prova della notifica all'Agenzia, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia del contribuente all'originaria domanda di rimborso, ritenendo venuto meno il suo interesse alla decisione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio. Ai fini delle spese ha compensato quelle dei gradi di merito, considerando orientamenti giurisprudenziali non univoci, mentre ha condannato il contribuente, in soccombenza virtuale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché non ricorreva uno dei casi tipici previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005

    La CTR lo aveva ritenuto applicabile alla pensione integrativa con aliquota del 15%; la Corte non decide nel merito di tale profilo, perché la causa viene definita per cessazione della materia del contendere.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che, nel processo tributario, la domanda era improponibile in mancanza di un atto impugnabile idoneo a formare il silenzio-rifiuto.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamati dall'Agenzia come norme sul rimborso dei tributi per sostenere che l'istanza priva di quantificazione non fosse idonea a fondare un silenzio-rifiuto.

  • art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005

    Richiamato dall'Agenzia per contestare l'interpretazione della CTR sull'efficacia intertemporale della nuova disciplina della previdenza complementare.

  • art. 64, comma 2, l. n. 144/1999

    Richiamato dall'Agenzia in combinazione con il d.lgs. n. 252/2005 sul regime previdenziale e fiscale applicabile.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la rilevanza della qualifica di ex dipendente pubblico del contribuente.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per vizio processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del secondo e del terzo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'improponibilità della domanda è rilevabile d'ufficio in cassazione, con cassazione senza rinvio.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte precisa che non si applica al giudizio di cassazione nel caso esaminato, pur rilevando la rinuncia del controricorrente all'originaria domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la disposizione si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, una domanda di rimborso deve contenere elementi sufficienti a consentire l'identificazione del tributo, degli estremi del versamento e dell'importo richiesto: in mancanza, non si forma un silenzio-rifiuto impugnabile e la domanda è improponibile.
  • L'improponibilità della domanda nel processo tributario non integra difetto di giurisdizione, ma causa il rilievo officioso in cassazione e la cassazione senza rinvio della decisione di merito che abbia comunque pronunciato sulla domanda.
  • La mera successiva produzione documentale non sana ex post una originaria istanza di rimborso generica o indeterminata, quando il procedimento non avrebbe dovuto essere iniziato.
  • La rinuncia all'originaria domanda, anche se formulata dal controricorrente nel giudizio di cassazione, può comportare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, con possibile compensazione dei gradi di merito se vi erano orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.