Cassazione Civile, Ordinanza n. 06737/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto del suo appello contro una intimazione di pagamento per euro 16.449,02, relativa a una cartella di pagamento emessa per IVA 2009. Con il primo motivo denunciava la nullità della decisione d’appello per avere il giudice tributario definito il giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 47-ter d.lgs. 546/1992, norma ritenuta dalla ricorrente non applicabile ratione temporis ai giudizi iniziati nel 2023, e per aver fissato l’udienza sulla sospensiva in violazione dei termini dell’art. 52 d.lgs. 546/1992. Con il secondo motivo contestava la condanna alle spese, sostenendo che, alla luce di documenti prodotti in giudizio e del testo novellato dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, il giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione. Con il terzo motivo deduceva la nullità della notificazione della sentenza d’appello e, in parte, di quella di primo grado, perché eseguite dall’avvocato del libero foro dell’ADER secondo la l. 53/1994 e non secondo le regole del processo tributario, oltre che senza deposito della copia notificata nel fascicolo. Con il quarto motivo denunciava motivazione apparente e contraddittoria della sentenza, nonché omessa pronuncia ed extrapetizione, assumendo che la Corte tributaria d’appello avesse rigettato i motivi senza adeguata esposizione del percorso logico-giuridico. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, e in parte infondati, osservando: per i vizi processuali, mancava l’allegazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa; per le spese, mancava specificità sul decisivo documento prodotto tardivamente; per la notifica della sentenza, la l. 53/1994 è applicabile anche nel processo tributario e, comunque, eventuali nullità risultavano sanate dal raggiungimento dello scopo; per il difetto di motivazione e il vizio di omessa pronuncia/extrapetizione, la censura era generica e non autosufficiente. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata conteneva comunque una motivazione sufficiente, riferita alla rituale notificazione della cartella presupposta, all’inammissibilità delle censure nuove o non riproposte in appello e alla possibilità di impugnare l’intimazione solo per vizi propri. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l’appello contro l’intimazione di pagamento, ritenendo inammissibili o infondati tutti i motivi di cassazione. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. in conformità alla proposta, le ha applicato anche le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della pacifica giurisprudenza applicata.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che la deduzione di vizi processuali e di errori di motivazione deve essere specifica, autosufficiente e deve indicare il concreto pregiudizio difensivo o il fatto processuale decisivo.
La censura sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile per mancata allegazione del concreto pregiudizio, senza affrontare in modo decisivo la questione della sua applicabilità temporale ai giudizi introdotti nel 2023.
La doglianza sul mancato rispetto dei termini e sulla coincidenza tra udienza cautelare e udienza di merito è stata ritenuta inammissibile per difetto di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo.
La condanna alle spese nel processo tributario segue il principio di soccombenza; la compensazione è ammessa nei casi previsti dalla norma, inclusa la vittoria sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notifica della sentenza nel processo tributario.
Ai fini del decorso del termine breve per impugnare è necessaria la notificazione della sentenza e il rispetto delle formalità previste; in mancanza, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
La notifica della sentenza, anche eseguita ai sensi della l. 53/1994, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nel processo tributario.
La Corte afferma l’applicabilità della legge anche nel processo tributario per la notifica della sentenza, con effetti equipollenti rispetto alla notifica ordinaria.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio motivazionale, poi escluso dalla Corte.
La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse una motivazione sufficiente a raggiungere il minimo costituzionale.
La doglianza di omessa pronuncia ed extrapetizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Eventuali nullità della notificazione risultano sanate per raggiungimento dello scopo.
Un vizio formale dell’atto è irrilevante se l’atto è comunque contenutisticamente conforme a legge e non determina un vizio invalidante.
La mancata indicazione delle forme e del termine per ricorrere è qualificata come mera irregolarità, non causa di nullità.
Richiamato recte come art. 56 d.lgs. 546/1992, per affermare la rinuncia ai motivi non riproposti in appello.
Le eccezioni di primo grado non riproposte in appello si intendono rinunciate.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta, la Corte applica la condanna equitativa a favore della controparte e l’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, quale reazione all’abuso del processo/lite temeraria.
La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza, richiamato come criterio generale.
In difetto di valida notificazione della sentenza, opera il termine lungo per impugnare.
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, secondo la regola della soccombenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un vizio processuale è inammissibile se non si indica il concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito derivante dalla violazione dedotta.
- La censura per difetto di motivazione o per motivazione apparente richiede l’indicazione specifica delle ragioni per cui la motivazione sarebbe mancante, apparente o contraddittoria; non basta una formula generica.
- Le doglianze di omessa pronuncia o extrapetizione devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riportare i termini essenziali delle domande o eccezioni trascurate, così da consentire il controllo dell’error in procedendo.
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza eseguita secondo la l. 53/1994 è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; eventuali difformità formali, se l’atto ha raggiunto il suo scopo, danno luogo a nullità sanata e non a inesistenza.
- Le censure nuove in appello o le eccezioni non riproposte si intendono rispettivamente inammissibili o rinunciate; l’impugnazione dell’intimazione di pagamento può riguardare solo vizi propri quando la cartella presupposta sia stata validamente notificata.
- Nel processo tributario, la condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la compensazione per vittoria fondata su documenti decisivi prodotti tardivamente richiede una puntuale allegazione del presupposto fattuale.
- In presenza di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. secondo una valutazione legale tipica di abuso del processo.
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