Cassazione Civile, Ordinanza n. 22544/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni notificato per imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a una sentenza del Tribunale di Napoli. Dopo un primo annullamento dell’avviso da parte della Commissione tributaria provinciale, motivato dall’erronea indicazione della base imponibile e passato in giudicato, l’Amministrazione notificava allo stesso contribuente un nuovo avviso recante il medesimo numero ma con contenuto diverso e importi inferiori. Il contribuente contestava tale secondo atto sostenendo: 1) la violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, poiché l’avviso sarebbe stato già annullato con sentenza definitiva; 2) la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e di collaborazione e buona fede, perché, dopo il giudicato favorevole, non sarebbe stato legittimo reiterare la pretesa con un nuovo avviso. La Commissione tributaria regionale aveva però accolto l’appello dell’Agenzia, e il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi di violazione di legge e vizi motivazionali, richiamando gli artt. 36 e 39 del d.lgs. 546/1992, 156 c.p.c., 76 d.P.R. 131/1986 e 10 l. 212/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento non precludesse la riedizione del potere impositivo, perché il primo annullamento riguardava soltanto l’erronea determinazione della base imponibile e non escludeva in modo definitivo la debenza del tributo. Il nuovo avviso, pur recando lo stesso numero, era considerato un atto diverso e di contenuto differente, emesso sulla base di una base imponibile corretta e con importi inferiori; pertanto non vi era violazione del ne bis in idem né del legittimo affidamento nei termini dedotti. La Corte ha inoltre osservato che, quando è in discussione la corretta interpretazione della norma di diritto, il giudice di legittimità può correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. se il dispositivo è conforme a diritto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le doglianze sono state trattate come censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto decisive le questioni di diritto sulla portata del giudicato e sulla riedizione del potere impositivo.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza di appello.
Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso ne bis in idem processuale e alla preclusione di una nuova decisione sul medesimo oggetto tra le stesse parti.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla nullità degli atti processuali, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.
La Corte ha affermato di poter correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto e non siano necessarie ulteriori indagini di fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e dei doveri di collaborazione e buona fede.
Richiamato nella contestazione del primo avviso per difetto di motivazione.
art. 34 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla censura sull’illegittimità del secondo avviso.
art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità dell’avviso di liquidazione in materia di imposta di registro.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in giurisprudenza per affermare che la rinnovazione dell’atto non è preclusa quando l’atto originario sia nullo, salvo elusione o violazione del giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento di un atto impositivo non preclude all’Amministrazione finanziaria la riedizione del potere di imposizione quando il nuovo atto sia fondato su presupposti diversi o su una diversa quantificazione della pretesa e non eluda la componente dispositiva della precedente decisione.
- Il divieto di ne bis in idem processuale opera solo se la nuova pretesa riproduce lo stesso oggetto sostanziale già definito con decisione di merito; non opera quando il successivo avviso, pur riferito allo stesso rapporto, sia diverso nel contenuto perché supportato da una base imponibile corretta o da elementi nuovi.
- L’annullamento dell’atto per errore nella determinazione della base imponibile non equivale a un accertamento negativo definitivo dell’an debeatur, ma lascia salvo il potere dell’Ufficio di emettere un nuovo atto conforme al giudicato.
- In sede di legittimità, quando la questione investe la corretta interpretazione della norma, il giudice può correggere la motivazione della decisione impugnata se il dispositivo risulta comunque conforme a diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
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