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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22551/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata a una proprietaria di beni ricompresi nel comprensorio di bonifica, per il pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2013. La contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che la mera inclusione del suo cespite nel comprensorio non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza del vantaggio fondiario richiesto per l’imposizione del contributo; il ricorso era stato accolto in primo grado e, in appello, la decisione era stata confermata dalla CTR. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, ma, prima della decisione, ha depositato memoria evidenziando che le parti avevano definito transattivamente l’intera posizione debitoria relativa a più annualità e che vi era interesse comune all’abbandono dei giudizi pendenti. La contribuente ha aderito, dichiarando cessata la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta transazione tra le parti, dalla quale risultava l’estinzione del debito complessivo relativo ai contributi consortili e l’impegno reciproco a rinunciare ai giudizi pendenti. Pur in assenza di una formale rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente, la Corte ha ritenuto documentalmente provata la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato l’estinzione sostanziale del conflitto, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. È stato escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché previsto solo in caso di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte della disciplina del raddoppio del contributo unificato

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    la cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata

  • Cass. n. 24632/2019

    richiamata per ribadire che il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di cessazione della materia del contendere

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    richiamata per confermare i limiti applicativi del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando dalle produzioni delle parti risulti che la pretesa sostanziale è stata integralmente definita in via transattiva e che entrambe le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere anche in assenza di una formale rinuncia al ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, poiché viene meno l’oggetto attuale della controversia.
  • In caso di definizione transattiva della lite, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, ma soltanto nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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