Cassazione Civile, Ordinanza n. 22551/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata a una proprietaria di beni ricompresi nel comprensorio di bonifica, per il pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2013. La contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che la mera inclusione del suo cespite nel comprensorio non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza del vantaggio fondiario richiesto per l’imposizione del contributo; il ricorso era stato accolto in primo grado e, in appello, la decisione era stata confermata dalla CTR. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, ma, prima della decisione, ha depositato memoria evidenziando che le parti avevano definito transattivamente l’intera posizione debitoria relativa a più annualità e che vi era interesse comune all’abbandono dei giudizi pendenti. La contribuente ha aderito, dichiarando cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta transazione tra le parti, dalla quale risultava l’estinzione del debito complessivo relativo ai contributi consortili e l’impegno reciproco a rinunciare ai giudizi pendenti. Pur in assenza di una formale rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente, la Corte ha ritenuto documentalmente provata la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato l’estinzione sostanziale del conflitto, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. È stato escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché previsto solo in caso di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte della disciplina del raddoppio del contributo unificato
Cass. S.U. n. 8980/2018
la cessazione della materia del contendere comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata
Cass. n. 24632/2019
richiamata per ribadire che il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di cessazione della materia del contendere
Cass. S.U. n. 4315/2020
richiamata per confermare i limiti applicativi del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando dalle produzioni delle parti risulti che la pretesa sostanziale è stata integralmente definita in via transattiva e che entrambe le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere anche in assenza di una formale rinuncia al ricorso.
- La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, poiché viene meno l’oggetto attuale della controversia.
- In caso di definizione transattiva della lite, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere, ma soltanto nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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