Cassazione Civile, Ordinanza n. 22542/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità restino a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un accertamento tributario definito in appello dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte: la CTR aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, qualificando un contributo come "in conto impianti", ma confermando l'accertamento per l'indebita detrazione dell'IVA e le conseguenze di legge. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale sentenza con un unico motivo di ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente è deceduta e gli eredi hanno depositato memoria deducendo l'avvenuto pagamento e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per definizione della lite ai sensi del d.l. n. 119 del 2018; l'Ufficio ha poi dato atto che la controversia era stata definita in via agevolata ex art. 6 del medesimo decreto, con pagamento effettuato dalla parte contribuente.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione della controversia e il pagamento di quanto dovuto determinano la definizione agevolata della lite e quindi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, se perfezionata con la presentazione dell'istanza e il pagamento previsto dalla disciplina speciale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere.
- Quando il processo si estingue per intervenuta definizione della controversia, le spese del giudizio di cassazione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa statuizione.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se l'estinzione del giudizio impedisce di configurare un esito processuale sfavorevole nei termini rilevanti dalla norma.
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