Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22542/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità restino a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un accertamento tributario definito in appello dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte: la CTR aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, qualificando un contributo come "in conto impianti", ma confermando l'accertamento per l'indebita detrazione dell'IVA e le conseguenze di legge. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale sentenza con un unico motivo di ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente è deceduta e gli eredi hanno depositato memoria deducendo l'avvenuto pagamento e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per definizione della lite ai sensi del d.l. n. 119 del 2018; l'Ufficio ha poi dato atto che la controversia era stata definita in via agevolata ex art. 6 del medesimo decreto, con pagamento effettuato dalla parte contribuente.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La presentazione della domanda di definizione della controversia e il pagamento di quanto dovuto determinano la definizione agevolata della lite e quindi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non ricorrono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, se perfezionata con la presentazione dell'istanza e il pagamento previsto dalla disciplina speciale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità per cessazione della materia del contendere.
  • Quando il processo si estingue per intervenuta definizione della controversia, le spese del giudizio di cassazione restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa statuizione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se l'estinzione del giudizio impedisce di configurare un esito processuale sfavorevole nei termini rilevanti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.