Cassazione Civile, Ordinanza n. 22541/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su un immobile concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice poi fallita. Dopo lo scioglimento del contratto di leasing ex art. 72-quater l.fall. e la mancata restituzione materiale del bene, la contribuente aveva chiesto il rimborso dell'imposta assumendo di non esserne più soggetto passivo; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo il Comune tenuto al rimborso. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia/assenza di motivazione della sentenza regionale, che si sarebbe limitata a richiamare precedenti senza autonoma valutazione giuridica e fattuale; 2) violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, per avere la CTR deciso senza esplicitare le ragioni in fatto e in diritto della propria conclusione; 3) violazione dell'art. 9 d.lgs. 23/2011, dell'art. 1, commi 672 e 703, l. 147/2013 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che, cessato il leasing ma non restituito l'immobile, il soggetto passivo IMU resti il locatore/proprietario e non il precedente utilizzatore, e che non possa applicarsi all'IMU la regola dettata per la TASI fino alla riconsegna del bene.
La decisione
La Corte ritiene fondati tutti i motivi e li esamina unitariamente. Osserva che la sentenza impugnata non ha spiegato la ratio decidendi, limitandosi a richiamare pronunce di legittimità senza confrontarsi con la fattispecie concreta. Nel merito, ribadisce il principio secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore/proprietario anche se il bene non è stato ancora materialmente restituito, perché ai fini dell'IMU rileva il titolo giuridico del possesso e non la mera detenzione di fatto. Esclude l'estensione all'IMU della disciplina TASI sulla durata del contratto fino alla riconsegna del bene, trattandosi di tributi con presupposti diversi. Pertanto la Corte accoglie il ricorso del Comune, cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente; compensa le spese per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva all'introduzione della lite.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è denunciata per carenza di motivazione della decisione di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato quale norma sulla motivazione della sentenza, ritenuta non rispettata dalla CTR.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia/carenza motivazionale.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011
invocato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di disciplina dell'IMU.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
"Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
la Corte ne ricava che, cessato il contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna il locatore/proprietario anche se il bene non sia stato ancora riconsegnato.
art. 1, commi 672 e 703, l. n. 147 del 2013
ritenuti riferiti alla TASI e non estensibili analogicamente all'IMU, per la diversità dei presupposti impositivi e perché la disciplina IMU resta salva.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi interpretativa, ma non accolto in senso estensivo.
art. 72-quater l. fall.
richiamato come base dello scioglimento del contratto di leasing da parte del curatore fallimentare.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato dal pubblico ministero per la trattazione in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione.
Massime di principio
- In tema di IMU sugli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario solo per tutta la durata del contratto; quando il rapporto si estingue, la soggettività passiva torna in capo al locatore/proprietario, anche se l'utilizzatore non abbia ancora restituito materialmente il bene.
- Ai fini dell'IMU rileva il titolo giuridico che legittima il possesso, non la mera detenzione di fatto dell'immobile; la mancata riconsegna dopo la risoluzione del leasing non mantiene in capo all'utilizzatore la soggettività passiva tributaria.
- La disciplina della TASI sulla durata del contratto fino alla riconsegna del bene non è estensibile all'IMU, perché i due tributi hanno presupposti impositivi differenti e l'art. 1, comma 703, l. 147/2013 salva la disciplina IMU.
- Una sentenza tributaria che si limiti a richiamare precedenti senza esplicitare la propria ratio decidendi, né confrontarsi con la fattispecie concreta, è vulnerabile per difetto di motivazione.
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