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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22543/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della richiesta concorde delle parti, rilevando che nelle more l'Ufficio aveva annullato parzialmente gli atti in autotutela e che la contribuente aveva pagato la differenza residua. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite, senza esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di pagamento relativi all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica per gli anni 2005-2008 emessi nei confronti di una società che, quale unico acquirente dell'energia del comprensorio fieristico, aveva cumulato i consumi delle imprese insediate nel complesso e aveva applicato le agevolazioni previste dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511 del 1988 sui consumi superiori a 200.000 kWh. L'Ufficio, a seguito di ispezione e di processo verbale di constatazione, contestava l'indebita fruizione dell'esenzione/agevolazione da parte della società e notificava l'avviso di pagamento. La CTP aveva sostanzialmente confermato le riprese, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. In cassazione l'Agenzia proponeva ricorso per tre motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato su due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società comunicava che l'Agenzia aveva annullato in autotutela una parte delle riprese e che la contribuente aveva spontaneamente versato il residuo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; l'Agenzia aderiva alla richiesta.

Norme richiamate

  • D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2

    la norma era richiamata come base delle agevolazioni/addizionali sull'energia elettrica; la controversia verteva sulla possibilità di cumulare i consumi di più società insediate nel comprensorio per beneficiare dell'esenzione sopra la soglia prevista.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, l'amministrazione annulla in autotutela una parte della pretesa e il contribuente versa spontaneamente il residuo, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere se vi è richiesta concorde delle parti.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale e provvede sulle spese secondo le circostanze del caso, potendo disporne la compensazione se richiesta da entrambe le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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