Cassazione Civile, Ordinanza n. 22543/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della richiesta concorde delle parti, rilevando che nelle more l'Ufficio aveva annullato parzialmente gli atti in autotutela e che la contribuente aveva pagato la differenza residua. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese di lite, senza esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di pagamento relativi all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica per gli anni 2005-2008 emessi nei confronti di una società che, quale unico acquirente dell'energia del comprensorio fieristico, aveva cumulato i consumi delle imprese insediate nel complesso e aveva applicato le agevolazioni previste dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511 del 1988 sui consumi superiori a 200.000 kWh. L'Ufficio, a seguito di ispezione e di processo verbale di constatazione, contestava l'indebita fruizione dell'esenzione/agevolazione da parte della società e notificava l'avviso di pagamento. La CTP aveva sostanzialmente confermato le riprese, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. In cassazione l'Agenzia proponeva ricorso per tre motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato su due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società comunicava che l'Agenzia aveva annullato in autotutela una parte delle riprese e che la contribuente aveva spontaneamente versato il residuo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere; l'Agenzia aderiva alla richiesta.
Norme richiamate
D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2
la norma era richiamata come base delle agevolazioni/addizionali sull'energia elettrica; la controversia verteva sulla possibilità di cumulare i consumi di più società insediate nel comprensorio per beneficiare dell'esenzione sopra la soglia prevista.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, l'amministrazione annulla in autotutela una parte della pretesa e il contribuente versa spontaneamente il residuo, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere se vi è richiesta concorde delle parti.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale e provvede sulle spese secondo le circostanze del caso, potendo disporne la compensazione se richiesta da entrambe le parti.
Come è indicizzato
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