Cassazione Civile, Ordinanza n. 22552/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore dichiarato di un fabbricato ai fini dell'imposta di registro, assumendo un valore di mercato superiore sulla base delle quotazioni OMI e di ulteriori banche dati e listini (tra cui Borsa Immobiliare di Roma e Borsino.net). In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la CTR Lazio aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio e rideterminato il valore del bene, valorizzando anche la sentenza resa in altro giudizio promosso dai coobbligati solidali. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza e omesso esame per avere la CTR ritenuto contestata tardivamente la perizia di parte e per non aver ravvisato un giudicato interno sulla non contestazione; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e nullità per avere la CTR ammesso una domanda nuova dell'Ufficio, che in appello aveva ridotto il valore accertato in base alla decisione intervenuta nel diverso giudizio dei coobbligati; 3) nullità della motivazione e violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 112 e 113 c.p.c., per aver ritenuto congruo il valore rettificato senza adeguata motivazione e fondandosi su quotazioni OMI e analoghe, considerate dalla ricorrente non fonti tipiche di prova ma solo ausili estimativi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa non contestazione della perizia e sulla dedotta domanda nuova in appello, affermando che nel processo tributario la contestazione della sentenza di primo grado può essere desunta anche implicitamente dall'atto di appello e che la mera variazione quantitativa del petitum, collegata a un evento sopravvenuto, non integra domanda nuova. Ha inoltre ritenuto non censurabile la motivazione sotto il profilo del "minimo costituzionale". Tuttavia ha accolto la censura sulla illegittimità del fondamento probatorio della rettifica: le quotazioni OMI e analoghi listini non costituiscono fonte tipica di prova del valore venale del bene e possono avere solo valenza indiziaria, da corroborare con ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con decisione nel merito non completamente ricostruibile dal solo estratto, e spese compensate per l'obiettiva incertezza giurisprudenziale.
Norme richiamate
l'inammissibilità dell'appello per mancanza o assoluta incertezza dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente una motivazione dell'atto di gravame interpretabile in modo inequivoco nel suo complesso.
il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, non le difese o argomentazioni con cui l'Ufficio contesta le difese già svolte in primo grado.
non osta alla mera variazione quantitativa del petitum, quando essa dipenda da un evento sopravvenuto collegato alla pretesa originaria; tale variazione non integra domanda nuova.
il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non basta il difetto di sufficienza della motivazione.
la Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; il sindacato sulla motivazione è ristretto alle anomalie radicali.
la rettifica del valore dell'immobile richiede criteri e elementi di valutazione specificamente indicati e dotati di precisione, gravità e concordanza; i criteri previsti dalla norma sono pari-ordinati e gli "altri elementi" non possono essere usati in modo generico o meramente sostitutivo della prova.
richiamato come norma concernente la rettifica del valore e le garanzie difensive del contribuente, da applicarsi in coerenza con la disciplina dell'accertamento del valore venale.
invocato in relazione alla corretta applicazione delle regole di giudizio e di valutazione della prova.
richiamato dalla ricorrente sul tema della non contestazione e della prova dei fatti allegati.
richiamato dalla ricorrente sul tema della valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto.
invocato dalla ricorrente per sostenere il preteso giudicato interno sulla non contestazione; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato interno.
richiamato per affermare che la causa di inammissibilità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992, essendo eccezionale, va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non è inammissibile per difetto di specificità se, letta nel suo complesso, l'impugnazione esprime in modo univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado; la specificità dei motivi può ricavarsi anche implicitamente dall'intero atto.
- Il divieto di domande nuove o di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Amministrazione finanziaria di svolgere difese o di ridurre quantitativamente la pretesa quando la variazione dipenda da un fatto sopravvenuto collegato alla vicenda originaria.
- Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti; non è più censurabile la mera insufficienza o la non persuasività della motivazione.
- Ai fini della rettifica del valore di un immobile in materia di imposta di registro, le quotazioni OMI e le analoghe banche dati estimative non costituiscono di per sé prova piena del valore venale, ma meri indizi di larga massima.
- La rettifica del valore immobiliare richiede un quadro probatorio complessivo fondato su elementi gravi, precisi e concordanti; il richiamo a listini o quotazioni deve essere integrato da ulteriori dati concreti e specificamente indicati nell'avviso, così da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
- I criteri indicati dall'art. 51 d.P.R. 131/1986 sono pari-ordinati e l'utilizzo di "altri elementi di valutazione" non può tradursi in una motivazione generica o meramente stereotipata, dovendo l'Ufficio esplicitare il parametro effettivamente adottato e la sua idoneità a sorreggere la pretesa.
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