Cassazione Civile, Ordinanza n. 22545/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti avevano stipulato un atto di compravendita davanti a un notaio e avevano versato a quest’ultimo, insieme agli importi dovuti per l’atto, anche le somme indicate come spese anticipate per conto, comprensive delle imposte autoliquidate. L’Agenzia delle Entrate notificava poi avvisi di liquidazione per l’imposta di registro relativa a quell’atto, perché il notaio non aveva versato le imposte dovute. I contribuenti impugnavano gli avvisi sostenendo che, dopo l’introduzione della procedura di registrazione telematica e autoliquidazione prevista dal d.lgs. n. 463 del 1997, il notaio sarebbe divenuto l’unico soggetto tenuto alla liquidazione e al versamento dell’imposta, con conseguente venir meno della solidarietà passiva delle parti sostanziali ex art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986; aggiungevano che l’esistenza di rimedi contro il notaio non sarebbe sufficiente a garantire il rispetto dei principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza, perché il contribuente rischierebbe di pagare due volte. La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio; i contribuenti ricorrevano in Cassazione con due motivi, entrambi imperniati sulla pretesa esclusione della loro responsabilità solidale per effetto della disciplina dell’autoliquidazione telematica e sulla denunciata irragionevolezza del sistema.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la procedura di registrazione telematica e di autoliquidazione attribuisce al notaio un ruolo di responsabile d’imposta e di soggetto incaricato della riscossione/versamento, ma non elimina la solidarietà passiva delle parti sostanziali dell’atto prevista dall’art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986. Il mancato versamento da parte del notaio non incide quindi sull’obbligo delle parti contraenti verso l’erario. La Corte ha confermato la sentenza della CTR e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre agli ulteriori importi previsti per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
stabilisce la responsabilità solidale delle parti contraenti con il notaio per il pagamento dell’imposta di registro; la procedura telematica non ne modifica la portata.
art. 3-bis d.lgs. n. 463 del 1997
introduce la procedura di registrazione telematica e autoliquidazione, con controllo successivo dell’Ufficio; non esclude la solidarietà delle parti e non trasforma il notaio nell’unico debitore sostanziale.
art. 3-ter d.lgs. n. 464 del 1997
è richiamato come norma che disciplina il controllo dell’autoliquidazione e l’avviso di liquidazione integrativo; la Corte ne ricava che il sistema è strumentale e non incide sulla soggettività passiva sostanziale.
art. 13 d.lgs. n. 463 del 1997
consente l’integrazione del versamento, ma non muta la responsabilità solidale delle parti dell’atto.
art. 64 d.P.R. n. 600 del 1973
è evocato per inquadrare il notaio come responsabile d’imposta, figura distinta dal contribuente sostanziale.
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale, ma la Corte non ravvisa violazione perché la disciplina conserva la solidarietà e appresta meccanismi di tutela.
art. 53 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro di capacità contributiva; la Corte ritiene che il contribuente sostanziale resti la parte contraente, cui l’imposta è riferita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema dell’imposta di registro sugli atti notarili, la registrazione telematica e l’autoliquidazione da parte del notaio costituiscono una modalità procedurale di riscossione e controllo, ma non modificano la soggettività passiva sostanziale: il debito d’imposta resta in capo alle parti dell’atto.
- Il notaio, quando procede ad autoliquidazione e versamento, assume il ruolo di responsabile d’imposta o di mero tramite del pagamento, ma non diventa l’unico debitore verso l’erario; la sua eventuale omissione non estingue la solidarietà passiva delle parti contraenti.
- La presenza di strumenti di controllo, integrazione del versamento e rivalsa/tutela nei confronti del notaio è coerente con il sistema tributario e non determina di per sé contrasto con i principi di capacità contributiva e uguaglianza.
- In tema di imposta di registro, la notifica dell’avviso di liquidazione al notaio per integrazione del tributo non elimina l’obbligazione solidale delle parti sostanziali dell’atto, che restano direttamente esposte alla pretesa fiscale.
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