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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21708/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l’Ufficio ha recuperato l’IVA per l’anno 2008 su fatture emesse da un vettore per trasporti su strada di merci importate dalla Repubblica di San Marino, ritenendo che le prestazioni non potessero godere del regime di esenzione richiamato dal contribuente e che non trovasse applicazione la disciplina invocata per le importazioni. Il giudice di appello aveva confermato l’annullamento dell’atto, valorizzando la dicitura "franco destino" apposta in fattura come prova dell’inclusione del costo del trasporto nella base imponibile dell’operazione principale. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 9, comma 1, n. 2, 69, comma 1, e 7, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola dicitura "franco destino" a dimostrare i presupposti dell’esenzione IVA, ribaltando sull’Amministrazione l’onere di provare la fittizietà della rappresentazione contabile; in corso di giudizio il contribuente ha però depositato memoria chiedendo l’estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, allegando la domanda di definizione e la comunicazione dell’Ufficio sull’esito regolare della stessa e sull’assenza di diniego notificato.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 L. n. 130/2022, ritenendo perfezionata la procedura per la presentazione della domanda e il pagamento dovuto, nonché per l’assenza di un diniego tempestivamente notificato. Di conseguenza ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non opera il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato in tema di riparto dell’onere della prova per sostenere che spettasse al contribuente dimostrare i presupposti dell’esenzione IVA.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Sono richiamati per contestare l’uso presuntivo della dicitura "franco destino" come prova della tesi del contribuente.

  • art. 9, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale norma che disciplina l’esenzione IVA per determinate prestazioni di trasporto connesse a operazioni internazionali/importative.

  • art. 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in relazione alla base imponibile delle importazioni e alla rilevanza dei costi accessori.

  • art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    È menzionato nel quadro delle regole IVA applicabili alle prestazioni di trasporto.

  • art. 5 L. n. 130/2022

    La Corte lo applica ritenendo che la definizione agevolata si perfezioni con domanda e pagamento, che il diniego debba essere notificato entro trenta giorni e che, in mancanza di istanza di trattazione dopo il termine, il processo sia dichiarato estinto.

  • art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2013

    È richiamato come disposizione che favorisce la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità mediante elenchi trasmessi dall’Agenzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che non si applica quando il processo è dichiarato estinto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale in cui è stata depositata la memoria e trattata la causa.

Massime di principio

  • Nelle liti fiscali definibili agevolmente, la domanda di definizione e il pagamento degli importi dovuti perfezionano la chiusura della controversia, salvo tempestivo diniego notificato dall’Ufficio nei termini stabiliti dalla legge.
  • In mancanza di istanza di trattazione dopo il termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata, il processo di legittimità deve essere dichiarato estinto.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • La decisione non affronta il merito della ripartizione dell’onere della prova in tema di esenzione IVA per i trasporti connessi a operazioni di importazione, poiché la causa è stata definita in rito per estinzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpostazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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