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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04016/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, dell'invito al pagamento di una quota consortile di bonifica per l'anno 2007, pari a euro 92,72, emesso da un consorzio di bonifica. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto del ricorso e dell'appello della contribuente. In cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere la CTR considerato un'altra sentenza tra le stesse parti che, secondo la ricorrente, sarebbe stata favorevole e avrebbe formato giudicato; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il consorzio avrebbe dovuto provare in modo puntuale, mediante atti amministrativi relativi a opere e zone del comprensorio, la sussistenza del presupposto impositivo e il beneficio per il singolo contribuente; 3) violazione di varie disposizioni del r.d. n. 215/1933, dell'art. 860 c.c., degli artt. 23 e 44 Cost. e della normativa regionale, per omessa indicazione delle specifiche opere di bonifica, della loro localizzazione e del beneficio tratto dal fondo; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di un beneficio fondiario concreto risultante anche dalla CTU; 5) omesso esame della legittimità astratta del criterio di assoggettamento a tributo, ritenuto indipendente dal beneficio fondiario diretto. La Corte ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, infondati i motivi secondo e terzo, e in parte inammissibili i motivi quarto e quinto perché miravano a una rivalutazione del fatto e del piano di classifica, oltre che a questioni nuove o non autosufficientemente dedotte. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la rilevanza del preteso giudicato invocato dalla contribuente perché non specificamente indicato e comunque non estensibile ad elementi di fattispecie variabili da periodo d'imposta a periodo d'imposta. Ha confermato che, in materia di contributi consortili di bonifica, la presenza del fondo nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica approvato generano una presunzione di beneficio fondiario, superabile dal contribuente con prova contraria se non abbia specificamente impugnato l'atto presupposto. Ha inoltre ribadito che, in tema di opere di difesa idraulica, il beneficio può essere intrinseco e indiretto ma resta specifico. I motivi che sollecitavano una nuova valutazione delle risultanze fattuali, della CTU o del piano di classifica sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché estranei al giudizio di legittimità o perché investivano atti amministrativi che avrebbero dovuto essere contestati davanti al giudice amministrativo o disapplicati in modo specifico. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può operare in materia tributaria solo per elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente, non per fatti variabili da periodo a periodo

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda, con gli estremi e il contenuto rilevante

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte può correggere la motivazione della decisione di merito, mantenendone fermo il dispositivo

  • art. 2697 c.c.

    in materia di contributi di bonifica, l'onere della prova può gravare sul consorzio o sul contribuente secondo che sia stata o meno specificamente impugnata la presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica

  • art. 115 c.p.c.

    non risulta violato quando il giudice applica le regole sul riparto dell'onere probatorio e valuta le prove ritualmente acquisite

  • art. 21 r.d. n. 215 del 1933

    i contributi consortili di bonifica sono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio

  • art. 860 c.c.

    l'obbligo contributivo presuppone che l'immobile sia incluso nel perimetro consortile e tragga vantaggio dalle opere di bonifica

  • artt. 3, comma 4, 7, comma 4, 10, 11 e ss. r.d. n. 215 del 1933

    disciplinano il sistema dei consorzi di bonifica, il perimetro consortile, il piano di classifica e il presupposto del contributo

  • artt. 23 e 44 Cost.

    sono evocati dalla parte per contestare la legittimità della pretesa impositiva, ma la Corte conferma la disciplina dei contributi di bonifica nei limiti della giurisprudenza consolidata

  • L.R. Umbria n. 30/2004

    richiamata dalla ricorrente per contestare il fondamento della pretesa, senza esito favorevole

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il controllo di legittimità per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto o della CTU, essendo limitato all'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento delle risultanze della CTU non è censurabile con ricorso per cassazione ma, se del caso, con revocazione

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudice tributario conserva poteri ufficiosi di indagine ove li ritenga necessari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In materia di contributi consortili di bonifica, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fanno presumere, salvo prova contraria, l'esistenza di un beneficio fondiario diretto o comunque specifico in favore del fondo.
  • Se il contribuente non impugna specificamente l'atto presupposto dinanzi al giudice competente, non può limitarsi a contestare in via generica la debenza del contributo: grava su di lui l'onere di provare l'insussistenza del beneficio fondiario.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria può esplicare effetti ultrattivi solo rispetto a elementi della fattispecie con carattere tendenzialmente permanente; non si estende a circostanze variabili da periodo d'imposta a periodo d'imposta.
  • Le censure che richiedono una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, della consulenza tecnica o del merito dell'accertamento amministrativo esulano dal giudizio di cassazione e sono inammissibili se presentate come vizio di motivazione o violazione di legge.
  • Il beneficio derivante da opere di difesa idraulica può essere intrinseco e indiretto, ma conserva natura specifica ai fini del contributo consortile; ciò che rileva è il vantaggio per gli immobili compresi nella zona interessata, non il luogo di esecuzione dell'opera.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

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